Regolamento Ue sul bio, zootecnia in primo piano

Regolamento Ue
La nuova norma è la numero 848 del 2018. Nel caso di presenza in azienda di unità aziendali a produzione biologica e a produzione tradizionale, le due linee devono esser tenute distinte. Biologici anche gli alimenti per gli animali

Per iniziare a comprendere il peso, il ruolo e le finalità del settore biologico, è necessario partire dagli obiettivi che le istituzioni europee si sono poste nell’elaborare il Regolamento 2018/848, la nuova normativa quadro di questo importante settore dell’agroalimentare.
Nel regolamento si legge infatti che il biologico va sostenuto in quanto può contribuire a tutelare l’ambiente e il clima, a mantenere un alto livello di biodiversità, a concorrere nelle azioni a favore del benessere degli animali soddisfacendo in particolare le peculiari esigenze comportamentali dei capi allevati secondo la specie, a promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Ue, a incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione.
Per ottenere tutto ciò, gli imprenditori che intendono aderire al sistema di produzione biologico devono attenersi a tutta una serie di norme e prescrizioni. In questo ambito, iniziamo a considerare quegli adempimenti che, pur di ordine generale, interessano anche l’azienda zootecnica.
Innanzitutto il regolamento precisa che la scelta del sistema di produzione biologico è “totalizzante”. Cioè a dire che, se si aderisce al bio, l’intera azienda deve essere gestita “in conformità dei requisiti” del regolamento.
Non si può, cioè, aderire per un prodotto e lasciare a tradizionale il resto della produzione aziendale. O meglio, si può ma è un’operazione complessa. Perché viene concessa l’eventuale suddivisione di un’azienda in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica. Deve peraltro valere la condizione che, per le unità di produzione non biologica, gli animali siano di specie distinte.
Comunque, nel caso di unità aziendali a produzione biologica e a produzione tradizionale, oltre all’obbligo di tenerle distinte scattano altri impegni. Si devono infatti tenere i fattori di produzione utilizzati per le unità a biologica e in conversione separati da quelli usati per le altre unità. E si devono anche tenere ben distinti i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica. Per tutto ciò, l’imprenditore deve tenere “adeguate registrazioni” per mostrare l’effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.
Seguono alcune norme molto tecniche, per le quali nel biologico non si può far uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate per questi prodotti. Inoltre è vietato il ricorso alla clonazione animale e all’allevamento di “animali poliploidi artificialmente indotti”.

I mangimi

In un’azienda zootecnica che ha scelto la produzione biologica, anche gli alimenti degli animali allevati devono essere, peraltro ovviamente, biologici.
Per questo motivo uno specifico articolo del Regolamento 2018/848 (articolo 8) è dedicato ai mangimi; o meglio ai “Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici”. Vengono cioè precisate alcune indicazioni di base che devono risultare imprescindibili nell’attività della stalla. In particolare, viene sottolineato che per produrre mangimi biologici tutte le materie prime devono essere bio.
Si prescrive inoltre che additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi debbano essere utilizzati il meno possibile, ovvero, come indica il Regolamento “soltanto nei casi di necessità tecnologica o zootecnica essenziale o a fini nutrizionali specifici”. Le tecnologie di trasformazione dei mangimi devono inoltre preferibilmente essere di natura meccanica e fisica; e vengono escluse le
sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno gli operatori sulla vera natura del prodotto.

Niente ogm

Al di là di quanto prescrivono altre normative, per la produzione biologica vige il divieto più ferreo su tutto quanto è geneticamente modificato. Tanto che il Regolamento 2018/848 – la nuova normativa europea di riferimento sul settore biologico – indica che “Gli Ogm, i prodotti derivati da Ogm e ottenuti da Ogm non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica”.
Detto questo, il regolamento dà agli allevatori, e in generale agli operatori zootecnici, qualche indicazione di comportamento. Per rispettare i divieti, infatti, e cioè per capire se un prodotto contiene o meno Ogm, gli addetti possono affidarsi a quanto scritto nelle etichette (purché queste rispettino le specifiche norme Ue) o in qualsiasi altro documento ufficiale d’accompagnamento dei prodotti.
In altre parole gli operatori possono presupporre che nella produzione di alimenti o mangimi acquistati non si sia fatto uso di Ogm o di prodotti da essi derivati se non si c’è un’etichetta che lo indichi espressamente. Infine, in alcuni casi particolari, si deve richiedere al venditore di confermare che non si tratta di prodotti derivati da Ogm o ottenuti da Ogm.

Gli obiettivi del biologico in ambito zootecnico 

- Contribuire a tutelare l’ambiente e il clima
- Conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
- Contribuire a un alto livello di biodiversità
- Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico
- Contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie
- Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione
- Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione

Regolamento Ue sul bio, zootecnia in primo piano - Ultima modifica: 2018-10-16T19:08:28+02:00 da IZ Informatore Zootecnico

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