Il prossimo 17 marzo scadrà il termine per la presentazione della domanda di aiuto per la riduzione della produzione di latte relativa al “secondo periodo” (mentre il termine per il “primo periodo” scadeva lo scorso 14 febbraio). Si tratta del sostegno finanziario al contenimento della produzione lattiera previsto all’interno del pacchetto di interventi varato nel luglio 2016 dal Consiglio dei ministri dell’agricoltura Ue, e poi tradotto nel Regolamento 1612 del settembre 2016, con una dotazione complessiva a livello europeo di 150 milioni di euro.
Le modalità per accedere a questa misura sono state specificate in una circolare Agea del 2 febbraio scorso, nella quale si precisa che la domanda deve essere presentata all’Organismo pagatore competente. Una domanda – è importante sottolinearlo – che può essere inoltrata solo online. Su questo punto la circolare è perentoria: «Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico».
Il beneficiario deve cioè presentarla per mezzo di Internet, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’Op Agea sul portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Questa operazione l’agricoltore può farla direttamente come produttore registrato sul portale Agea. Negli altri casi il richiedente può rivolgersi a un Caa (Centro di assistenza agricola) autorizzato, a uno sportello Agea presso la regione in cui l’azienda richiedente è attiva, all’organismo pagatore che gestisce il fascicolo aziendale o alla cooperativa presso la quale è conferente.
È importante tenere presente che, come precisa la circolare: «la data di presentazione della domanda di pagamento all’Op Agea è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale Sian, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati”.
Ma che dati servono per presentare la domanda? Innanzitutto la scheda anagrafica del richiedente: nome, indirizzo, Cuaa (codice unico di azienda agricola) e l’Iban del conto corrente bancario. Questi dati vengono in genere desunti dal fascicolo aziendale e spesso si ritrovano precompilati già al momento della presentazione della domanda.
Va poi indicato il quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riduzione, la quantità effettiva di riduzione delle consegne per la quale si richiede l’aiuto e la quantità autorizzata in domanda di aiuto (è la quantità che è stata comunicata al beneficiario).
Una volta accettata la domanda si ha diritto all’aiuto che, è bene ricordarlo, è limitato alla riduzione del latte crudo consegnato a latterie e caseifici, i cosiddetti “primi acquirenti”.
Il premio è stato fissato dall’Unione europea in 14 euro ogni 100 kg di latte in meno consegnato nel trimestre scelto dall’allevatore, da calcolarsi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione della quantità consegnata da ciascun allevatore non potrà essere inferiore a 1.500 kg ma non potrà andare oltre il 50% del latte consegnato nel periodo di riferimento.
LE RIDUZIONI DELL’AIUTO
Come le quote latte hanno insegnato, non è mai facile prevedere esattamente la produzione di una stalla. E dunque non è facile nemmeno fare in modo che la riduzione della produzione effettiva nel trimestre prescelto in domanda di aiuto sia identica a quella richiesta nella stessa domanda.
E qualora capitasse che l’azienda non riuscisse a rispettare la riduzione della produzione indicata bisogna tener conto del fatto che il corrispettivo taglio dell’aiuto previsto è progressivo: oltre una certa soglia di inadempienza, alla riduzione lineare di aiuto relativa al latte consegnato in più si aggiunge una penalità. Che lo stesso Regolamento Ue 2016/1612 indica precisamente, riportiamo i vari casi.
Qualora la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino superi il quantitativo risultante nella domanda di partecipazione al regime di limitazione della produzione (detto anche “quantitativo autorizzato”), l’aiuto corrisponderà al quantitativo dichiarato in domanda.
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore all’80% del quantitativo autorizzato, l’importo dell’aiuto corrisponderà alla riduzione effettiva delle consegne.
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 50% ma inferiore all’80% del quantitativo autorizzato, l’importo dell’aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8.
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 20% ma inferiore al 50% del quantitativo autorizzato, l’importo dell’aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5.
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è inferiore al 20% del quantitativo autorizzato non viene versato alcun aiuto.
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