La nuova figura del “veterinario aziendale” sarà incaricata di gestire il sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, che assicura la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra l’operatore del settore alimentare (Osa) che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi.
Il sistema informativo nazionale per le reti di epidemio-sorveglianza deve garantire per le Regioni la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali preesistenti anche in base al Codice dell’Amministrazione digitale.
Il veterinario aziendale è tenuto a soddisfare il corso Ecm previsto dal provvedimento entro un anno dall’accettazione dell’incarico.
Inoltre, le Regioni impongono che nel manuale applicativo, sia previsto che le registrazioni supplementari e le misure da attuare per la biosicurezza, la sanità animale e il benessere animale siano effettuate in base al Regolamento Ue 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”).
Chi è il veterinario aziendale?
Secondo quanto riportato dalla Fnovi nel “Dossier tecnico Fnovi per l’istituzione della figura del Veterinario aziendale ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L.gs 117/2005”, il veterinario aziendale è:
Da un punto di vista giuridico:
- riconosciuto dall’autorità competente;
- incaricato ufficialmente della gestione dell’autocontrollo sulla produzione primaria delle aziende che segue;
- iscritto alla banca dati nazionale (BDN) alla quale accederà tramite una procedura di autenticazione (Carta nazionale dei Servizi oppure carta d’identità elettronica);
- figura coinvolta nella classificazione e valutazione del rischio;
- un libero professionista con incarico formale ed esclusivo liberamente scelto dall’allevatore senza mediazioni;
- non può essere dipendente dal Ssn. I convenzionati Ssn, con Istituti zooprofilattici o con altre istituzioni pubbliche o associazioni possono esercitare i compiti del veterinario aziendale purché in nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (controllore-controllato).
- non può essere dipendente, e neppure operare per conto di Enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica stessa, ditte fornitrici di materie prime, materiali o strumenti;
- può esercitare la libera professione, oppure essere dipendente di un allevatore o di una filiera, purché la propria attività sia rivolta agli animali di proprietà dei medesimi
Mentre, da un punto di vista professionale il veterinario aziendale deve soddisfare le seguenti caratteristiche:
- avere un’anzianità di attività di almeno 3 anni nel settore degli animali da reddito, direttamente o seguendo un “tutor”;
- aver partecipato in modo proficuo ad un “Corso di formazione per Veterinari aziendali”;
- svolgere e aver svolto negli ultimi 3 anni almeno il 50% della propria attività professionale nel settore degli animali da reddito;
- presentare al proprio Ordine di appartenenza il curriculum formativo e professionale riportante l’attività svolta e i corsi di aggiornamento, sia nazionali che internazionali, sia Ecm che non, frequentati nei 3 anni antecedenti all’iscrizione negli elenchi dei Veterinari Aziendali;
- essere in regola con la Rivalidazione, ossia presentare ogni 5 anni al proprio Ordine, la documentazione attestante l’attività professionale e gli aggiornamenti professionali svolti nel quinquennio.
Il compito della Fnovi
La Federazione nazionale medici veterinari italiani (Fnovi) avrà il compito di tenere un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti. In caso di violazioni deontologiche e/o di legge e di decadenza dei requisiti, sono previste sanzioni disciplinari e in alcuni casi anche la cancellazione dall’elenco.
II veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore, comunica l’incarico e ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale (Bdn) dell'Anagrafe zootecnica.
II veterinario aziendale deve:
- fornire all'operatore informazioni e assistenza perché siano adottate misure e iniziative per garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell’allevamento, il benessere animate e la salubrità dei mangimi;
- assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore;
- offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
- fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
- offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;
- assicurare, per quanto possibile e in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, l’accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per ii corretto smaltimento delle spoglie animali;
- fornire supporto all'operatore per ii rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.
Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni sulla gestione sanitaria dell’allevamento, dell’attività sanitaria svolta, gli accertamenti eseguiti e i trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti. La Direzione generale della sanita animale e dei farmaci veterinari definisce nel Manuale operativo le procedure operative per la messa a disposizione di queste informazioni.
Il Veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.