Normativa sul bestiame, Frascarelli risponde

bestiame Bovini al pascolo informatore zootecnico
Bovini al pascolo
Come può variare il “carico minimo di bestiame”. Il calcolo delle Uba nel caso dei pascoli. Il professore risponde ai quesiti degli abbonati

Gli abbonati hanno posto alla redazione tre approfonditi quesiti su questioni normative e burocratiche. Due di questi sono relativi a come possa variare il “carico minimo di bestiame”. Il terzo si applica al calcolo delle Uba (unità bestiame adulto) nei pascoli.

Le risposte sono del professor Angelo Frascarelli, docente all’Università di Perugia.

A) Il carico minimo di bestiame può variare territorialmente

Dopo la proroga della scadenza della Domanda Unica al 15 giugno scorso chiedo, in merito alla detenzione delle superfici ammissibili al 15 maggio, perché non si fa riferimento a che data gli animali devono essere presenti in banca dati nazionale (BDN)?

 

Risposta

La presenza degli animali in Banca Dati Nazionale (BDN) può avere una duplice finalità:

- per l’ammissibilità delle superfici a pascolo;

- per l’accesso ai pagamenti accoppiati per la zootecnia.

 

Ammissibilità dei pascoli

Il Dm. n. 1420/2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.

La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.

Alcune Regioni hanno derogato il carico minimo di bestiame stabilito a livello nazionale, al fine di tener conto delle specificità territoriali; quindi bisogna informarsi su eventuali deroghe regionali.

Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della BDN, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

La Circolare Agea n. ACIU.2015.269 del 23.12.2015 prevede che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; quindi è necessario che il codice di stalla sia attivo al 15 maggio 2017. Il carico UBA/ha necessario per la verifica dell’ammissibilità dei pascoli è calcolato da Agea rapportando la consistenza media annuale dei capi, desunta BDN, alle superfici dichiarate come pascolate. Quindi, mentre il codice di stalla deve essere attivo al 15 maggio 2017, gli animali possono essere posseduti anche dopo il 15 maggio 2017, purché la consistenza media annuale rispetti la densità minima annua è di 0,2 UBA per ettaro.

 

Pagamenti accoppiati

Il Dm. n. 6513/2014 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce, quale obbligo generale per i pagamenti accoppiati dei bovini da carne e da latte, che i capi siano identificati e registrati in BDN. La data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, occorre distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni).

Al riguardo, la tempistica prevista dalla legislazione nazionale per l’identificazione dei capi è di 20 giorni e la registrazione del capo nella BDN è di 7 giorni; ai fini dell’ammissibilità del pagamento accoppiato del capo, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo. A tale tempistica si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi qualora l’allevatore si avvalga di un soggetto delegato per eseguire la registrazione del capo in BDN.

Per le registrazioni delle movimentazioni devono essere rispettati i termini previsti dal Dm. n. 5145/2015 e dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.420 del 28/9/2015: le movimentazioni possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda, fermo restando che, per poter accedere al premio, il vitello deve essere correttamente identificato e registrato in BDN nei termini previsti dalla normativa e che tale adempimento richiede, in ogni caso, la preventiva corretta registrazione della movimentazione della madre.

 

 

bestiame ovini al pascolo informatore zootecnico
Ovini al pascolo.

B) Ancora sul carico minimo di bestiame

In riferimento alla risposta precedente, sono a chiederLe un chiarimento circa il calcolo del carico minimo di bestiame.

Una ditta ha una superficie a pascolo di circa 376 ettari in Puglia ed un carico di bestiame di 555 capi di ovini presenti in BDN alla data del 15 maggio, ma incrementati progressivamente, a partire dal 10 maggio e sino al 3 agosto, secondo lo schema seguente:

- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017;

- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017;

- 237 capi a partire dal 03 agosto 2017, per un totale di 555 capi.

Se l’epoca di detenzione partisse dal 01 gennaio, la ditta avrebbe quindi 110,1 UBA, ma poiché la detenzione parte dal 10 maggio ed è suddivisa in diverse epoche, come precedentemente riportato, ho calcolato le seguenti UBA annue:

- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017 – per un pascolamento di 7,5 mesi = 17,62 UBA annui;

- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017 – per un pascolamento di 6,5 mesi = 10,56 UBA annui;

- 237 capi a partire dal 03 agosto 2017 - per un pascolamento di 5 mesi = 19,75 UBA annui,

per un totale di 47,93 UBA annui.

Dovendo rispettare la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, la ditta avrebbe bisogno di 75,20 UBA annui e pertanto dovrebbe acquisire altri capi per rispettare il carico minimo di bestiame necessario a coprire le superfici a pascolo condotte.

Le chiedo un suo cortese parere relativo alla correttezza del mio calcolo, poiché la ditta ha necessità di acquistare altri capi.

 

Risposta

Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è comunemente applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.

La densità zootecnica viene calcolata dal rapporto UBA per ettaro di pascolo:

D = UBA/SAUp

D = densità zootecnica;

UBA = numero medio annuo di UBA;

SAUp = superficie destinata al pascolamento.

La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.

Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevede che le Regioni possano derogare la densità zootecnica e il periodo minimo di pascolamento, al fine di tener conto delle specificità territoriali.

La maggior parte delle Regioni ha introdotto deroghe al decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, in particolare il carico minimo di bestiame da 0,2 UBA/ettaro, stabilito a livello nazionale.

La Circolare Agea n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, integrata dalla Circolare Agea n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016, riepiloga le deroghe regionali. La Puglia – regione dove opera il lettore – ha mantenuto la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, stabilita a livello nazionale.

Il lettore chiede la modalità di calcolo delle UBA e del numero di capi ovini ai fini del soddisfacimento dell’ammissibilità dei pascoli. Il lettore dichiara che la superficie a pascolo (al netto delle tare) è pari a 376 ettari; pertanto le UBA medio annue necessarie sono pari a 75,2 UBA (376 ettari x 0,2).

Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente. L’Organismo Pagatore determina il calcolo e il controllo delle UBA sulla base dei dati presenti in BDN.

Il lettore dichiara che gli animali (ovini) sono stati portati al pascolo a partire dal 10 maggio 2017 e sino al 3 agosto 2017, secondo lo schema seguente:

- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017;

- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017;

- 237 capi a partire dal 03 agosto 2017, per un totale di 555 capi.

Operando i conteggi opportuni (vedi tabella 1), emerge che gli animali introdotti al pascolo – se mantenuti al pascolo fino al 31/12/2017 – sviluppano un carico di bestiame medio annuo di 43,68 UBA. Invece le UBA medio annue necessarie sono pari a 75,2 UBA (376 ettari x 0,2).

Per rispettare la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, il numero di capi ovini da portare al pascolo dal 1/09/2017 al 31/12/2017 è di 629 capi (vedi tabella 2).

 

 

C) Pascoli, così il calcolo delle Uba medie

Ho 38 anni e sempre incuriosito dal mondo agricolo nel 2008 apro la relativa p. Iva e la chiudo nel 2010. In tale lasso di tempo ho aperto solo un codice aziendale ASL per allevamento suini uso famiglia (autoconsumo), ma non ho fatto alcuna operazione rilevante ai fini Iva, né aperto un fascicolo aziendale.

Dal 1° gennaio 2017, ho affittato un’azienda, con una superficie complessiva di ha 120 e una superficie ammissibile di 65 ha (al netto delle tare). A febbraio ho aperto la p. Iva (settore agricolo) e mi sono iscritto alla Cciaa e sto provvedendo all’iscrizione all’Inps nel ruolo dei Cd.

Chiedo: la pregressa p. Iva del 2008 mi preclude, come penso, l’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie A giovane agricoltore con conseguente opzione di scelta per la fattispecie B, nuovo agricoltore?

Vi è certezza normativa che per ogni ha ammissibile mi venga assegnato un titolo del valore stimato di circa 223 € (più greening ed eventuale pagamento “giovane”) o l’assegnazione dei titoli è soggetta a variabili quali la disponibilità delle risorse e il numero di domande presentate?

Considerato che la superficie dell’azienda è costituita prevalentemente da prato permanente (nello specifico superfici su cui vengono svolte la pratiche locali tradizionali e pascoli magri) il criterio di mantenimento sarà il pascolamento. Il carico di bestiame, o densità zootecnica, che deve insistere su tali superfici deve essere come minimo di 0,2 UBA/ha nell’anno di presentazione della domanda, garantito con uno o più turni annuali di pascolamento della durata complessiva di almeno 60 giorni. Le UBA minime necessarie a garantire tale rapporto sarebbero 13 (65 ha x 0,2).

Ho difficoltà a capire il concetto di UBA medie anno e come si calcolano.

Lo schema che seguo è il seguente.

Nel mio caso, ho 45 ovini acquistati il 10 febbraio 2017, per complessive 6,75 UBA, 10 suini che non concorrono al pagamento del premio unico, 4 bovini > di 24 mesi acquistati il 1 gennaio 2017, 3 equidi acquistati il 28 febbraio 2017. La somma delle UBA è 13,75 (6,75 +4+3).

Se avessi tali UBA in possesso dal 1 gennaio 2017, la media annua sarebbe 13,75 UBA rapportata all’anno, 0.0376 rapportata a 365 giorni e 1,145 rapportata a 12 mesi. Il numero medio annuo di UBA bovine è 4; il numero medio annuo di UBA ovine è 6,01 (ossia 6,75/365 (giorni anno) x 325 (giorni di possesso dal 10/2/2017 al 31/12/2017); il numero medio annuo di UBA equine è 2,52 (ossia 3/365(giorni anno) x307(giorni di possesso dal 28/2/2017 al 31/12/2017).

Uba media annue totali 12,53 (4+6,01+2,52) che rapportate alla superficie ammissibile (12,53/65) da 0,1927 sotto lo 0,2 minimo previsto, con conseguente mancata erogazione dell’eventuale premio unico. Se quanto prospettato è corretto, il 20 marzo 2017 acquisto 3 ulteriori bovini > 24 mesi per rispettare lo 0,2 UBA/ha anno. Il numero medio annuo di nuove UBA bovine sarà 2,35 (ossia 3/365 (giorni anno) x 286 (giorni di possesso dal 20/3/2017 al 31/12/2017).

Le Uba medie annue totali passano a 14,88 (4+6,01+2,52+2,35). Pertanto la densità zootecnica sarà: 14,88/65=0,2289 che è >0,2.

In che tempi e modi l’organismo pagatore effettua i controlli per verificare il rispetto del parametro 0,2?

 

Risposta

Il lettore non è “giovane agricoltore” in quanto si è già insediato nel 2008 e pertanto non può presentare la domanda di accesso alla riserva nazionale nella fattispecie A “giovani agricoltori”. Il lettore è invece “nuovo agricoltore”. Infatti, l’art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola.

Al fine di accertare che l’agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l’Organismo pagatore verifica che il soggetto non abbia aperto partita Iva agricola (Codice Ateco 01) o non si sia mai manifestato alla Pubblica amministrazione al fine di ottenere l’erogazione di contributi in agricoltura.

Il lettore è “nuovo agricoltore” e può presentare la domanda di accesso alla riserva nazionale nella fattispecie B “nuovi agricoltori”. L’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie B è garantita e non è soggetta alle incertezze della disponibilità delle risorse e/o del numero di domande presentate. Il “nuovo agricoltore” ha diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detiene il 15 maggio 2017. Il valore dei titoli è pari al valore medio nazionale; tale valore nel 2016 è stato pari a 228,84 euro/ha (Circolare Agea N. 47589 del 5 giugno 2017). Nel 2017 dovrebbe essere inferiore di qualche euro. Oltre al pagamento di base, il lettore percepisce anche il pagamento greening, pari al 49,93% del pagamento di base.

Se la superficie agricola è costituita da pascoli, essi sono superfici ammissibili ai pagamenti della Pac se viene svolta una delle seguenti attività:

- pascolamento;

- sfalcio;

- altra operazione colturale in grado di mantenere la superficie in uno stato idoneo al pascolo.

I pascoli dove sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’art. 7, lett. a), del Reg. 639/2014 sono superfici ammissibili solo se effettivamente pascolate. In tal caso, il Dm. n. 1420 del 26 febbraio 2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è comunemente applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- la densità minima è di 0,2 UBA/ha riferita all’anno di presentazione della domanda.

La densità zootecnica viene calcolata dal rapporto UBA per ettaro di pascolo:

D = UBA/SAUp

D = densità zootecnica;

UBA = numero medio annuo di UBA;

SAUp = superficie destinata al pascolamento.

La densità minima di 0,2 UBA/ha è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.

Il lettore dichiara che la superficie a pascolo (al netto delle tare) è pari a 65 ha; pertanto le UBA medio annue necessarie è pari a 13 UBA (65 ha x 0,2). I calcoli effettuati dal lettore sono precisi e corretti; la sua scelta di acquistare 3 bovini adulti consente di ottenere l’ammissibilità di tutti i 65 ettari di pascolo.

Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente. L’Organismo pagatore determina il calcolo e il controllo delle UBA sulla base dei dati presenti in BDN.

 

Leggi l’articolo su Informatore Zootecnico n. 16/2017

Normativa sul bestiame, Frascarelli risponde - Ultima modifica: 2017-10-03T10:38:28+02:00 da Barbara Gamberini

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