Di riforma del settore biologico se ne parlava da almeno quattro anni, e nelle scorse settimane è uscito il nuovo regolamento europeo dedicato a questa importante branca delle produzioni agricole e zootecniche. Si tratta del Regolamento Ue 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, e rappresenta la nuova normativa quadro in materia di bio, tanto che questo stesso provvedimento va ad abrogare il precedente regolamento di base sulla produzione biologica (Regolamento 834/2007).
Innanzitutto il nuovo regolamento amplia, anche concettualmente, il proprio spazio di applicazione dalle strette norme di produzione biologica (e di etichettatura dei prodotti bio) alla sicurezza in campo alimentare sino – fatte ovviamente salve le norme specifiche – alla salute e al benessere degli animali allevati.
Ma soprattutto, in campo zootecnico, viene introdotto il concetto di “animale biologico”. Dunque, non si tratta più semplicemente di “produzione bio”, ma il capo allevato in un’azienda biologica viene considerato nella sua totalità.
Alimentazione
Viene ribadito che i capi allevati devono essere alimentati con mangimi le cui materie prime siano trattate conformemente alle norme di produzione biologica. Non solo, si sottolinea che gli alimenti “dovrebbero” essere preferenzialmente provenienti dall’azienda dell’agricoltore stesso. Nel testo del Regolamento Ue viene usato il condizionale in quanto viene successivamente detto che l’allevatore biologico deve anche avere la possibilità di utilizzare alimenti zootecnici “in conversione provenienti dalla propria azienda”, naturalmente rispettando determinate condizioni.
Inoltre vien detto che si dovrebbe consentire agli allevatori l’utilizzo di alcune “materie prime per mangimi di origine microbica o minerale o di alcuni additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici”.
Management
Nel Regolamento vengono quindi affrontare altre due tematiche di notevole impatto per l’azienda zootecnica: la salute e la conduzione manageriale della mandria. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche ordinarie, in caso di allevamento biologico dovrebbero essere concepite ed eseguite assecondando “le esigenze comportamentali degli animali” e tese a garantire loro un livello elevato di benessere.
Dunque si tratta di un approccio che prefigura – negli strumenti applicativi che seguiranno – norme più restrittive e maggiormente prescrittive delle attuali specifiche in materia di benessere animale e a oggi applicabili alla produzione zootecnica in generale nella Ue.
Ma c’è di più: nella maggior parte dei casi gli animali dovranno avere accesso continuo a “spazi all’aria aperta per fare del moto”.
Ci si dovrà poi adoperare per evitare o ridurre al minimo “sofferenze, dolore o angoscia agli animali” in tutte le fasi della loro vita.
Ciò significa che tenere i capi legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore o la decorazione nei bovini, dovrà essere possibile se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.
Salute: ok la prevenzione
Nel nuovo Regolamento Ue viene rimarcato che la gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie, più che alla cura. Considerando, tra l’altro, di applicare misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione ma soprattutto evitando la prevenzione attraverso medicine.
Viene infatti detto che l’utilizzo preventivo di medicinali tradizionali (detti allopatici, ottenuti per sintesi chimica), compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. E in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l’utilizzo di tali prodotti dovrebbe “limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale”.
Inoltre, quando questi casi si verificassero, per garantire l’integrità della produzione biologica il periodo ufficiale di sospensione successivo all’utilizzo dei medicamenti dovrebbe essere raddoppiato rispetto a quanto prescritto normalmente; e comunque avere durata minima di 48 ore.