SALUTE

Linee guida residui. In stalla fare autocontrollo

Il ministero della Salute chiede agli operatori zootecnici di controllare i residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Per non incorrere in pesanti sanzioni

Dal ministero della Salute arriva la versione definitiva della Linea Guida applicativa per l'armonizzazione dei controlli volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose eventualmente presenti nel processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

Le linee guida, sviluppate in collaborazione con le Regioni, erano state approvate sin da febbraio 2012, ma solo ora il ministero le ha trasmesse in forma ufficiale alle Regioni al fine di fornire alle autorità competenti (deputate alla sorveglianza delle sostanze ad attività farmacologica, e dei loro residui, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale) protocolli operativi standard e quindi di uniformare le procedure attuative del Piano nazionale per la ricerca dei residui sul territorio nazionale.

Allevatori primo anello del sistema

Le linee guida aggiornate confermano le norme comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare e pongono l’accento sull’autocontrollo, che costituisce il punto fondamentale della filiera alimentare. L’autocontrollo, e il relativo piano per il controllo dei punti critici del processo produttivo, riporta in primo piano la responsabilità degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nel garantire che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, dalla produzione alla trasformazione alla distribuzione.

Gli allevatori sono considerati il primo anello del sistema e pertanto sono tenuti, oltre che ad applicare le norme igieniche di pertinenza, a conservare la registrazione di tutte le informazioni relative alla sicurezza delle loro produzioni.

Conservare la registrazione soprattutto delle informazioni riguardanti i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell’arco di un determinato periodo; come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione; nonché i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati per diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel monitoraggio delle zoonosi e dei residui. Tali registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni.

Le informazioni sulla catena alimentare (Ica) devono pervenire al macello, unitamente alla dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali, attraverso la compilazione di un apposito modello allegato alle linee guida.

Anche macelli e latterie

Le Linee guida stabiliscono anche l'obbligo di adottare il piano di autocontrollo ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 158/2006 in tutte quelle attività che effettuano la trasformazione di prodotti di origine animale in alimenti destinati all'alimentazione umana. Coinvolti:

- i macelli per le carni;

- i centri di lavorazione della selvaggina;

- gli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che ricevono il latte crudo;

- i centri di imballaggio e gli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti;

- i macelli, gli stabilimenti di preparazione e trasformazione di prima destinazione per i prodotti dell'acquacoltura;

- i laboratori di smielatura per il miele.

Le linee guida infine riportano un quadro riepilogativo della sanzioni previste per ciascuna violazione (vedi box): si va dal pagamento di una sanzione pecuniaria, all’esclusione del soggetto sanzionato dagli aiuti pubblici, all’arresto.

Allegati

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Linee guida residui. In stalla fare autocontrollo - Ultima modifica: 2013-05-02T00:00:00+02:00 da IZ Informatore Zootecnico
Linee guida residui. In stalla fare autocontrollo - Ultima modifica: 2013-05-02T15:20:28+02:00 da IZ Informatore Zootecnico

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