La Corte di giustizia europea ha ricevuto le conclusioni dell’avvocato generale, che saranno poi recepite, come nella prassi avviene, nella successiva sentenza, con le quali si afferma che ai prodotti provenienti da animali che siano stati sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare può essere rilasciata anche l’etichetta europea «agricoltura biologica».
La questione è stata sollevata in Francia sin dal 2012 da un’associazione che si batte per non concedere il riconoscimento di agricoltura biologica per quei prodotti certificati “halal” in quanto provenienti da animali macellati senza essere stati precedentemente storditi.
Nel 2012, l’associazione francese Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Oaba) aveva presentato al ministro francese dell’Agricoltura e dell’alimentazione una domanda diretta a far vietare la menzione “agricoltura biologica” su pubblicità e confezioni di hamburger di manzo certificati “halal” provenienti da animali macellati senza essere stati precedentemente storditi. La richiesta era stata respinta sia dal Ministero che dall’organismo di certificazione per cui la questione è arrivata alla Corte di Appello di Versailles che ha posto il quesito interpretativo alla Corte di giustizia europea.
Nessuna limitazione della libertà religiosa
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale della Corte scarta anzitutto la questione di un attentato alla libertà di culto che potrebbe derivare dall’impossibilità di cumulare una certificazione “halal” con una certificazione “agricoltura giologica”. A suo parere, la possibilità di consumare prodotti che cumulino queste due certificazioni non si ricollega, come tale, alla pratica di un “rito religioso»”. La circostanza di non disporre di carne munita dell’etichetta bio proveniente da macellazioni che non procedono a uno stordimento non incide, infatti, sulle prescrizioni religiose, dato che queste ultime non impongono di consumare unicamente prodotti provenienti dall’agricoltura biologica.
Nessuna indicazione nel regolamento bio e halal sulla macellazione
L’avvocato generale precisa poi che la certificazione halal fornisce attualmente scarse indicazioni sul metodo di macellazione realmente utilizzato e pertanto, la questione va esaminata alla luce dell’obbligo di osservare sia criteri elevati in materia di benessere animale, sia le norme relative alla produzione animale biologica e alla macellazione degli animali.
Per quanto concerne i prodotti biologici, l’avvocato generale sottolinea che essi sono assoggettati a prescrizioni relative alla produzione più rigorose rispetto ai prodotti non biologici, ma la normativa in materia non dice quasi nulla in merito alle norme applicabili alla macellazione degli animali e non proibisce la macellazione in assenza di stordimento, poiché si impone soltanto che qualunque sofferenza debba essere ridotta al minimo al momento della macellazione.
Benché la macellazione dopo stordimento sia posta come principio dalla normativa sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, è prevista un’eccezione per la macellazione rituale di animali in assenza di stordimento in condizioni che garantiscano una limitazione della sofferenza degli animali. Per questo metodo di macellazione, occorre adottare le misure necessarie per evitare il dolore e ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali.
L’avvocato generale aggiunge che il regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento di applicazione di quest’ultimo, benché tacciano sulla questione del ricorso alla macellazione in assenza di stordimento, non pongono nessuna condizione in materia di stordimento precedente all’abbattimento al fine di godere della dicitura “biologico”; essi non possono escludere quindi la pratica della macellazione rituale.
La compatibilità dei due marchi
L’avvocato generale ritiene in conclusione che un’incompatibilità tra la macellazione rituale e l’etichetta “agricoltura biologica” aggiungerebbe una condizione che le norme attuali non prevedono per cui propone alla Corte di dichiarare che il regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento non vietano il rilascio dell’etichetta europea “agricoltura biologica” a prodotti provenienti da animali sottoposti a macellazione rituale in assenza di previo stordimento, eseguita nel rispetto delle condizioni di tutela del benessere animale durante la macellazione.