Dal benessere animale al sistema di qualità

benessere animale
La parola al ministero per le Politiche agricole

L’attuale fonte normativa europea che prevede il riconoscimento di sistemi di qualità riconosciuti e regolamentati a livello nazionale è da individuare nel cogente Reg. (UE) n.1305/2013 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005” in attuazione fino al 31 dicembre del 2022 e in corso di sostituzione dalla proposta di riforma della Pac per la fase post 2020, che individua le nuove norme sul sostegno ai piani strategici degli Stati membri finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L’articolo 16 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, del richiamato regolamento n. 1305/2013, prevede misure specifiche di sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano, tra gli altri regimi, per la prima volta a regimi di qualità (compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari) riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

  1. la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
    • caratteristiche specifiche del prodotto,
    • particolari metodi di produzione, oppure
    • una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
  2. il regime è aperto a tutti i produttori;
  3. il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
  4. i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Appare evidente come in alternativa (o in concomitanza) dei requisiti elencati nei primi due trattini sia messa in rilievo la qualità del prodotto finale in termini superiori a quelli correnti di benessere animale.

La nuova regolamentazione Ue

Sulla spinta della nuova programmazione Pac è in corso di redazione la proposta di ”REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che costituisce una accelerazione verso il nuovo indirizzo che il sistema produttivo agricolo dovrà raggiungere come contributo per propria parte nel complesso quadro del Green New Deal.

Tra gli obiettivi generali della nuova regolamentazione si definisce che il sostegno dei fondi europei del FEAGA e del FEASR è finalizzato a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e dovrà contribuire al conseguimento della mitigazione dei cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile e conseguente efficiente gestione delle risorse naturali (acqua, suolo e aria), nonché contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

benessere animale

Più specifici sono i riferimenti ai futuri “REGIMI PER IL CLIMA E L’AMBIENTE” per i quali è previsto un sostegno specifico da parte degli Stati membri a favore dei regimi volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici”) purché gli agricoltori si impegnino a ad applicare, sugli ettari ammissibili o alle unità di bestiame adulto, pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

In questo contesto è demandato agli Stati membri la definizione di elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente che vadano oltre i pertinenti requisiti di gestione obbligatoria relativi ai requisiti obbligatori (stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea) come ad esempio l’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e il benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori.

Le fonti normative nazionali

A livello nazionale il recepimento delle vigenti disposizioni europee, che contemplano i requisiti di salute e benessere animale e che distinguono la gestione del processo di allevamento degli animali distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, è attualmente da individuarsi nel Decreto del Ministro del 4 marzo 2011 “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione”.

Doveroso è precisare che il soprarichiamato DM 4 marzo 2011 faccia riferimento al superato regolamento (CE) n. 1974/2006, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013 che tuttavia non cambiava il contenuto agli articoli ispiratori del sistemi di qualità nazionale e per il quale l’articolazione rimaneva la medesima.

Inoltre, recentemente con l’art. 224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale istituisce il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente

Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia SQNZ

Attualmente, nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) (DECRETO del Ministro del 4 marzo 2011), sono riconosciuti 5 disciplinari di produzione:

  • Vitellone e/o Scottona ai cereali,
  • Fassone di Razza Piemontese,
  • Uovo + qualità ai cereali,
  • Bovino Podolico al Pascolo
  • Acquacoltura sostenibile.

La specificità di queste produzioni comprende norme di benessere animale ottenute attraverso tecniche di conduzione di allevamento prevalentemente di tipo estensivo e ridotto impiego di farmaci, oltre ad equilibrati e specifici piani alimentari.
Tra i requisiti valorizzanti le produzioni ottenute in regime di SQNZ è assolutamente prioritaria la sostenibilità in ciascuno dei suoi tre pilastri, sociale, ambientale ed economico.

Il riconoscimento dei disciplinari

Il riconoscimento dei disciplinari avviene attraverso una proceduta stabilita nel Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 “Regolamentazione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione”.

Sono legittimati a presentare al Ministero la proposta di riconoscimento di un disciplinare di produzione SQNZ le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi che dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto oppure le Regioni e/o le Province autonome di Trento e Bolzano, riunite in un numero minimo di 4 soggetti o in un numero inferiore di 4, purché rappresentative di almeno il 50% della produzione della tipologia di prodotto.

Le richieste di riconoscimento e i disciplinari sono redatti secondo le Linee Guida del 25 ottobre 2011 “Linee Guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia”.

La Commissione SQN

Un’apposita Commissione, nominata in ottemperanza al DM 4 marzo 2011, è incaricata di individuare, nel rispetto della normativa comunitaria, i sistemi di qualità nazionali, nonché il funzionamento degli stessi e le eventuali modifiche. La Commissione, presieduta dal Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, è partecipata, oltre che da rappresentanti dell’Amministrazione, dai delegati delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
In seguito all’assenso della Commissione SQN, l’Amministrazione emana il Decreto di riconoscimento del disciplinare di produzione, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, affinché tutti i soggetti interessati possano prendere visione e presentare eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, entro 30 giorni dalla pubblicazione, e previa procedura di notifica presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione).

benessere animale

Con successivo Decreto Ministeriale sono definite la modalità attuative del disciplinare di produzione riconosciuto e, con ulteriore Decreto Ministeriale, è riconosciuto il piano di controllo presentato dal proponente del disciplinare sulla base del piano di controllo tipo redatto da apposita Commissione, denominata Commissione mista SQN, istituita ai sensi del DM 4 marzo 2011 al fine, per l’appunto, di predisporre i piani di controllo tipo. La stessa Commissione è incaricata di approvare i piani di controllo redatti dagli organi dalle strutture di controllo, che manifestano interesse a svolgere l’attività di controllo e la certificazione delle produzioni del sistema.

Il Consorzio Sigillo Italiano

Con Decreto Dipartimentale 28 febbraio 2018 n. 828 è stato riconosciuto il Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, denominato “Consorzio Sigillo Italiano”, che svolge la funzione di rappresentanza presso il Ministero degli operatori, delle associazioni, delle cooperative, nonché dei consorzi, che operano nel Sistema di Qualità Nazionale.

Il Sistema di qualità nazionale benessere animale

Il Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale SQNBA, istituito con l’art. 224 bis, legge 17 luglio 2020, n. 77 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Al fine di raggiungere gli scopi della futura regolamentazione della politica agricola europea, risulta necessaria la necessità di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale e definire i requisiti, le procedure e le modalità con cui i singoli operatori di tutta la filiera possono commercializzare con le informazioni ammesse da un’apposita disposizione definita il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”.

In arrivo la proposta di un decreto interministeriale

Nel rispetto delle legislazioni europee:

  • sulla sicurezza alimentare,
  • sulla sanità veterinaria e protezione degli animali,
  • sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
  • sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni e dell’ingrediente primario,
  • sui controlli ufficiali
  • sulle recenti indicazioni della comunicazione della Commissione “Farm to fork (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente”. Qui sono, tra l’altro, previsti obiettivi di riduzione del 50% dell’uso di antimicrobici entro il 2030 e del riesame della normativa in materia di benessere degli animali,
  • ed infine nella previsione della riforma della Politica agricola comune, che contempla anche di migliorare la risposta dell’agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali”.

È in corso di formulazione la proposta di uno specifico decreto interministeriale sulla disciplina dei “requisiti di salute e benessere animale volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente”.

Il decreto, inoltre, disporrà il rilascio della certificazione e tutte le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata potranno produrre e commercializzare l’animale o il prodotto di origine animale che derivi da un allevamento oggetto della medesima certificazione.

Il ClassyFarm

Fondamentale è il richiamo della proposta di decreto in discussione al ClassyFarm (Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm) quale sistema informativo del Ministero della Salute (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l’elaborazione delle informazioni inerenti l’attività di autocontrollo e l’attività di sorveglianza svolta dagli Operatori.

Il ClassyFarm consentirà, tra l’altro, nell’ambito del nuovo sistema di qualità, la verifica dei prerequisiti per l’accesso al sistema stesso, l’inserimento, da parte del veterinario, incaricato dall’Organismo di Certificazione, dei risultati della verifica e quindi la garanzia dell’interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni sulla biosicurezza.

In suinicoltura

Allo stato attuale è stata redatta una proposta riguardante due disciplinari per Requisiti per gli Operatori che allevano suini al coperto oltre 30 kg e oltre i 50 kg. I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli animali della specie suina per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita nel rispetto delle regole del decreto. In questo periodo l’operatore e tutto il personale coinvolto dovranno essere soggetti attivi del rispetto delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un’attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.

La finalità sarà garantire benessere valorizzando le capacità di adattamento all’ambiente, riducendo i fattori stressanti con programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento.
Nella consapevolezza che elevato livello di benessere animale comporta, tra l’altro, anche una minore incidenza delle malattie.


L’evoluzione del comparto può dimostrare che i diversi punti di vista possono convivere

Non si hanno notizie certe sull’attività dell’uomo come allevatore, attività probabilmente anche anteriore a quella di coltivatore, rappresentando questa la razionale evoluzione del naturale processo di predazione (in ambito umano di caccia e pesca), indubbiamente riconosciuta anche quale necessario fattore di regolazione ambientale.

Come allevatore e con il tempo, l’uomo ha selezionato determinate specie animali al fine di facilitarne la loro gestione e riconoscendo in queste particolari peculiarità produttive, anche secondarie (latte, uova, miele, lana, lavoro, ecc.), garantendone la loro continuità produttiva, con il sapiente equilibrio tra il mantenimento in vita di taluni soggetti (riproduttori) e la destinazione di altri a disponibilità di cibo, il tutto con il profondo rispetto di tutti, garanzia della perpetuità del processo produttivo.

benessere animale

Fino all’avvento dell’agricoltura industriale, l’allevamento è stato sempre legato al suolo e quindi complementare alla coltivazione della terra, mentre successivamente, nel secolo scorso, l’affinamento delle tecniche di stalla, la disponibilità di mangimi chimici e di antibiotici, di fatto, ha reso non più necessaria la disponibilità di spazi verdi.

Probabilmente, è proprio la costrizione dell’animale in apposite celle per tutta la durata della sua vita, che ha, nel tempo, innescato le note posizioni di contrarietà presso la collettività, che tuttavia si trova a vivere la contraddizione dell’esigenza dell’elevata disponibilità di produzioni animali con il mantenimento dei relativi costi di produzione.

Oggi notiamo una moltitudine di posizioni che sottopongono gli allevamenti a critiche di diverso tipo, da quelle nutrizionali a quelle animaliste, passando ancora da quelle di natura etica per arrivare fino a quelle religiose.

Appare evidente che quando le soprarichiamate posizioni assumono un carattere dogmatico, non è possibile fornire argomentazioni tese a superare le barriere ideologiche. Ma risulta altrettanto necessario che il settore produttivo fornisca soluzioni innovative che dimostrino come l’evoluzione dell’intero comparto dimostri la possibile convivenza dei diversi punti di vista nel rispetto delle libertà individuali.

Alessandra Morganti è Funzionaria amministrativa dell’ufficio Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali (PQAI1), Mipaaf.

Paolo Torrelli è Funzionario agrario dell’ufficio Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali (PQAI1), Mipaaf.

Oreste Gerini è Direttore generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (PQAI), Mipaaf.

Dal benessere animale al sistema di qualità - Ultima modifica: 2021-11-24T11:38:06+01:00 da Lucia Berti

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome