In extremis, il governo è intervenuto per non far decadere a brevissimo il decreto sull’origine del latte nelle etichette dei prodotti lattiero-caseari.
Forse non molti se ne erano accorti, ma l’articolo 7 di quel provvedimento (decreto interministeriale 9 dicembre 2016, firmato dai ministri Martina e Calenda) indicava che qualora l’Ue avesse adottato un regolamento applicativo della normativa di base europea sull’etichettatura (rappresentata dal Regolamento 1169 del 2011) il decreto italiano sarebbe decaduto, (stessa sorte toccherà ai decreti sul riso, sulla pasta e sui derivati del pomodoro). Bene: come peraltro era noto da tempo agli addetti ai lavori, quel regolamento applicativo (tecnicamente si chiamerà regolamento di esecuzione) è pronto e sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell‘Ue. E in particolare, entrerà in vigore 20 giorni dopo essere stato pubblicato, così come stabiliscono le norme europee.
Tornando all’articolo 7
Se ora torniamo all’articolo 7 del provvedimento italiano sull’origine del latte, leggiamo tra le altre cose che: “il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.” Specificando prima che per “medesimi” si intendono proprio regolamenti esecutivi quali quello che oggi sta per entrare in vigore.
Dunque, secondo quanto letteralmente prescrive il decreto Martina-Calenda, all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione Ue lo stesso decreto si auto-annulla. Non sarà più così, con un altro provvedimento a firma Gentiloni-Calenda la validità del decreto viene ora prorogata al 31 marzo 2020. Ma la brutta notizia per i nostri prodotti rimane. Questo regolamento, che arriva dopo anni di attesa, porta altre novità negative per il made in Italy. In sostanza si andrà a indebolire tutto l’impianto dell’indicazione di origine delle materie prime nelle etichette. Il regolamento esecutivo in uscita – il cui autore principale è il commissario europeo alla Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, ma con l’accettazione di quasi tutti i governi nazionali, italiano compreso – tra le varie norme ha introdotto alcune deroghe che ora sono nel mirino di buona parte del mondo agroalimentare italiano; lattiero caseario in testa.
Per capire bisogna partire dal regolamento 1169 del 2011, e precisamente laddove prescrive, per quei prodotti che contengono un “ingrediente primario”, l’obbligo di indicarne in etichetta l’origine o la provenienza se diversa dal “made in” dichiarato. Ciò significa che nel caso di un prodotto alimentare indicato come “made in Italy” che però contenga per oltre il 50% della sua composizione un ingrediente di derivazione non italiana scatta l’obbligo di indicazione nell’etichetta della provenienza di quell’ingrediente. Facciamo un esempio: in Italia vengono prodotti prosciutti crudi con cosce fresche di provenienza estera. Si tratta di un prodotto certamente fatto in Italia, ma il cui ingrediente primario viene da un altro paese. In questo caso, il regolamento 1169 impone che nell’etichetta venga anche indicata la provenienza tedesca. Una buona norma, che va a difesa dei prodotti 100% made in Italy.
Le deroghe
Anche se ben articolato, il regolamento 1169/11 richiedeva maggior specificazione e dettaglio in quel regolamento di esecuzione che solo ora, dopo un’attesa insolitamente lunga, è uscito; portando però una sorpresa. Perché insieme alla conferma delle norme appena spiegate, il commissario Andriukaitis ha voluto inserire delle deroghe. E sono proprio queste deroghe – la cui applicazione avverrà a partire dall’aprile 2020 – che andranno a minare il lavoro fatto sul made in Italy. Se infatti l’obbligo prescritto dal regolamento rimane, basterà che un marchio registrato porti un riferimento geografico per farlo saltare. Per esempio: se la carne oppure il latte o una cagliata provenienti da un qualsiasi paese del mondo saranno utilizzati (come accade) in Italia per produrre un salume o un formaggio, basterà che l’azienda produttrice registri un marchio che contenga un riferimento geografico all’Italia che salterà l’obbligo di indicare la provenienza della carne o del latte o della cagliata. La stessa cosa varrà per una Igp.