Modello IV informatizzato, addio carta

informatizzato
A partire dal 2 settembre 2017 il documento che accompagna gli animali d’allevamento nei loro spostamenti potrà essere compilato solo in formato elettronico. Ai sensi del Decreto del ministero della Salute del 28 giugno 2016

La scadenza per il passaggio obbligatorio al modello IV digitale è fissata al 2 settembre 2017. Sembra una data lontana, ma i problemi pratici che comporterà questa innovazione sono ancora aperti. E il tempo passa veloce.

Il modello IV è il documento che accompagna gli animali d’allevamento nei loro spostamenti. Un documento fino a oggi cartaceo, conosciuto nelle stalle come “modello rosa” a causa del suo colore (si veda box “Che cos’è il modello IV”), che presto potrebbe andare in pensione per lasciare il posto al “modello elettronico”.

Ma ricapitoliamo la vicenda. Tutto inizia con l’ordinanza del ministero della Salute del 28 maggio 2015 che all’articolo 3 recitava: “Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l’utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella Bdn (Banca dati nazionale).” Siccome l’ordinanza entrava in vigore il 24 giugno 2015, la scadenza risultava fissata per il 24 dicembre 2015. Siamo in Italia, e proprio la vigilia di Natale dell’anno scorso – e cioè all’ultimo giorno disponibile – arrivavano, con una circolare sempre del ministero della Salute, le indicazioni operative e la proroga dei termini di altri sei mesi. Il termine per il passaggio obbligatorio alla sola compilazione online del modello IV, traslava dunque dal 24 dicembre 2015 al 24 giugno 2016. Ma puntualmente, il 24 giugno 2016 non erano pronti né molti allevatori né l’amministrazione, visto che una ulteriore circolare del Minsalute, proprio di quel giorno, informava che “il decreto ministeriale che approva lo schema del nuovo modello IV adattato alle funzionalità informatiche sta per completare il suo iter”. Decreto che viene emanato pochi giorni dopo (Decreto ministero della Salute del 28 giugno 2016) ma viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 settembre 2016. E siccome l’articolo 2 dello stesso decreto pone il nuovo termine per la compilazione esclusivamente informatica del modello IV a dodici mesi dalla pubblicazione sulla Guce, si arriva al 2 settembre 2017. Ammesso che questa sia la data definitiva, da quel momento il modello IV non potrà che essere compilato in formato elettronico.

Ogni allevatore dovrà cioè compilarlo online, e per farlo dovrà collegarsi a Internet con un computer. Lo diciamo subito: si potrà delegare questa funzione a terzi (organizzazioni professionali, Apa e altri consulenti) ma ciò potrebbe rappresentare un aggravio di costi e soprattutto potrebbe scontrarsi con le necessità di flessibilità e tempestività nella gestione aziendale delle movimentazioni dei capi allevati.

Ma cerchiamo meglio di capire come funzionerà il nuovo sistema. Innanzitutto è necessario che i capi siano registrati nella Banca dati nazionale perché è da lì che si recuperano gli elementi per compilare il modello informatizzato. Qualora le movimentazioni dei capi allevati siano verso i macelli, non dovendo essere autorizzate dal veterinario, viene prevista la compilazione del modello IV online da parte del solo allevatore; come era (ed è tutt’oggi) per il documento cartaceo. Se invece gli animali vengono spostati verso un’altra stalla, o verso pascoli e stalle di sosta, le cosiddette movimentazioni “da vita”, le norme prescrivono l’autorizzazione da parte dell’Asl, che dovrà dunque validare il modello online. E qui scatta la differenza rispetto al “sistema cartaceo”: in pratica il meccanismo prevede che l’allevatore, in questi casi di movimentazione da vita, precompili il modello e ne prenoti la autorizzazione al veterinario pubblico. Avvenuta la validazione il modello sarà automaticamente disponibile all’allevatore.

A quel punto, nel momento in cui i capi devono essere caricati sui mezzi di trasporto, al posto delle quattro copie in cui veniva precedentemente prodotto il modello IV cartaceo ne verrà stampata (e sottoscritta) una sola copia – ma composta di sei fogli – che accompagna gli animali durante il trasporto e viene consegnata al destinatario (macello o stalla) che provvederà ad archiviarla.

Infine, se fosse necessario apportare delle variazioni dell’ultimo minuto rispetto a quanto inserito online, sul documento cartaceo di accompagnamento si trova lo spazio apposito per inserire le note di cambiamento; dopodiché si hanno sette giorni di tempo per riportare le modifiche in Banca dati nazionale.

 

COS’È IL MODELLO IV

Il modello IV, o Dichiarazione di provenienza degli animali, è quel documento che certifica per legge i movimenti dei capi allevati e contiene le informazioni riguardanti l’identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni; parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l’attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E). Il modello IV è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla di sosta, è giallo se è spostato da una fiera o mercato.

Fino a ora doveva essere sempre essere compilato in almeno 4 copie (stalla di partenza, Asl di partenza, ditta di arrivo, Asl di arrivo); con l’informatizzazione verrà stampato in una sola copia, ma composta di sei fogli.

 

Leggi l’articolo pubblicato su Informatore Zootecnico n. 21/2016

L’edicola di Informatore Zootecnico

Modello IV informatizzato, addio carta - Ultima modifica: 2016-12-20T10:50:08+01:00 da Barbara Gamberini

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