Pacchetto latte, domande già dal 21 settembre

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Bruxelles ha definito i dettagli applicativi. E già il tempo stringe: le date per le richieste d’aiuto sono particolarmente ravvicinate

Il 25 agosto la Commissione e gli Stati membri hanno definito gli ultimi dettagli applicativi delle misure di emergenza varate a luglio dal Consiglio dei ministri agricoltura dell’Ue, per rispondere alla crisi del settore lattiero caseario e della zootecnia in generale.

In particolare, le due azioni principali riguardano il finanziamento Ue di 150 milioni di euro per misure di riduzione della produzione di latte e la distribuzione di ulteriori 350 milioni agli Stati membri per altri interventi nel settore zootecnico (latte e carni) attraverso dotazioni nazionali.

Il testo definitivo dei regolamenti delegati sarà adottato il prossimo 9 settembre dalla Commissione e pubblicato il giorno seguente nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue per entrare subito in vigore. Le prime scadenze, infatti, sono già a breve termine e la sfida principale sarà per le amministrazioni nazionali che dovranno farsi trovare pronte nei tempi imposti dall’urgenza della crisi.

Per quanto riguarda il regolamento sull’aiuto alla riduzione della produzione, la Commissione ha limitato la misura alle consegne di latte, escludendo la vendita diretta, ed ha posto come criterio di ammissibilità l’aver consegnato latte a primi acquirenti entro il luglio 2016.

Il regime è aperto a tutti i produttori, non necessariamente attraverso Op o cooperative, e funziona attraverso una manifestazione di interesse da inviare alla Commissione, per il tramite dello Stato membro, in cui dovranno essere specificati la quantità che si andrà a ridurre ed il periodo di riferimento.

Il regolamento delegato introduce limitazioni quantitative e temporali.

L’aiuto ammonterà a 14 centesimi al kg e le riduzioni, per singola azienda beneficiaria, non potranno essere inferiori a 1,5 tonnellate, né superare il 50% del totale della produzione del periodo di riferimento.

Le riduzioni saranno stabilite su base trimestrale, calcolando la differenza tra consegne nel trimestre di riduzione e nel corrispondente trimestre di riferimento (quello dell’anno solare precedente). Per le date si rimanda alla tabella 1.

Nella tabella 2 sono invece riportate le riduzioni che la Commissione applicherà nel caso in cui la riduzione effettiva messa in atto dal singolo produttore sia inferiore, a consuntivo, di quella dichiarata nella domanda iniziale. A questo fine il produttore beneficiario dovrà, entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione, presentare una domanda di pagamento con indicazione della riduzione effettivamente applicata.

Una riduzione potrebbe anche avvenire, tuttavia, per imposizione della Commissione, allorquando le domande pervenute superino, in quantitativi di riduzione, il massimo stabilito (per 150 milioni di euro, a 14 cent al kg, circa 1,1 milioni di tonnellate).

Per quanto riguarda, invece, il regolamento sugli aiuti eccezionali al settore zootecnico (non solo latte quindi), si veda il box.

Rimangono da affinare alcuni aspetti interpretativi, soprattutto legati agli effetti di una possibile situazione di overbooking (più domande di aiuto alla riduzione rispetto al massimo consentito dal budget Ue) e alle relazioni tra gli aiuti puramente Ue e le enveloppe nazionali (a loro volto integrabili con fondi nazionali): a luglio sembrava chiara la possibilità di incrementare, con fondi nazionali (enveloppe o aiuti di Stato) i 14 centesimi al kg, ma il testo legislativo, ad oggi, qualche dubbio lo lascia.

Ma soprattutto, come più sopra riportato, rimane l’incertezza legata ai tempi ristretti per l’applicazione di misure di riduzione che, seppur semplificate, richiederanno comunque un importante sforzo amministrativo.

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Il secondo reg., sulla zootecnia in generale

Per quanto riguarda il regolamento sugli aiuti eccezionali al settore zootecnico (non solo latte quindi), l’atto in adozione disciplina l’utilizzo delle enveloppe nazionali, che derivano dalla distribuzione dei 350 milioni di euro messi a bilancio dalla Commissione. Come stabilito già dal Consiglio agricoltura del 18 luglio, l’Italia potrà usufruire di un sostegno pari a 20.942.300 euro, che potrà essere integrato fino al 100% da risorse nazionali per le stesse azioni messe in campo e previste dal regolamento.

Le azioni che possono essere oggetto di aiuto devono avere come obiettivo finale il consolidamento della sostenibilità economica dell’azienda e la stabilizzazione del mercato. A luglio era stato più chiaro, rispetto al testo legislativo oggi sul tavolo, l’accenno alla limitazione di tutte le tipologie di aiuto solo a chi riduce o congela la produzione.

La lista di azioni comprende l’aiuto alla riduzione di produzione, al di là di quella disciplinata dal regolamento di cui sopra (o a un non aumento della produzione), l’aiuto ai piccoli agricoltori, il sostegno all’applicazione di metodi di produzione estensiva, e di metodi di produzioni rispettosi dell’ambiente e del clima, l’implementazione di regimi di qualità, e di progetti di cooperazione e infine attività di formazione su strumenti finanziari e di gestione del rischio.

La data ultima per comunicare la lista di misure da intraprendere, per lo Stato membro, è il 30 novembre 2016, mentre quella per effettuare i pagamenti di questi aiuti è il 30 settembre 2017.

 

L’articolo completo è pubblicato su Informatore Zootecnico n. 15/2016

L’edicola di Informatore Zootecnico

Pacchetto latte, domande già dal 21 settembre - Ultima modifica: 2016-09-12T14:40:16+02:00 da Barbara Gamberini

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