Presentato nel 2016 come revisione di mezzo termine della Pac, strada facendo il cosiddetto Regolamento omnibus è diventato – anche e soprattutto per l’intervento del Parlamento europeo – una vera riforma della Pac “riformata”; a riprova della incessante cambiamento a cui è sottoposta da anni la politica agricola europea.
E così, dal primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore “l’Omnibus”, che in realtà è il Regolamento 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (uscito sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2017). Tra le novità apportate spiccano le modifiche in tema di “pagamento verde” o “greening”, orientate a semplificare quello che sin dal 2014 è apparso come un fattore di complicazione, quando non di criticità, nell’applicazione della nuova Pac.
Focalizziamo qui l’attenzione sugli aspetti relativi a quelle colture che, più o meno direttamente, possono interessare le aziende zootecniche; e cioè, fondamentalmente, l’erba medica e altre colture azotofissatrici.
Diversificare
Da questo punto di vista, la prima novità di rilievo riguarda l’obbligo di diversificazione colturale imposto appunto, in generale, dal greening. E questo grazie al fatto che l’erba medica viene da quest’anno inclusa tra le colture classificate, ai fini Pac, come “foraggere”.
Spieghiamo meglio. L’obbligo di diversificare le colture nell’ambito dei seminativi aziendali è tra i principali adempimenti del pagamento ecologico. Una possibile esenzione da questo obbligo riguarda le aziende che presentano, nel proprio piano colturale, almeno il 75% a colture foraggere. Con l’applicazione del Regolamento Omnibus, dunque dal primo di gennaio di quest’anno, anche l’erba medica e le altre leguminose vengono incluse tra le colture “foraggere”, facendo così quadrare i conti ai fini greening molto più facilmente di prima. Facciamo l’esempio di un’azienda che contempli nella domanda Pac seminativi per complessivi 300 ettari, e tra questi presenti oltre 225 ettari di colture foraggere, compreso, da quest’anno, erba medica e altre leguminose: per quest’azienda non scatta l’obbligo della diversificazione colturale.
Ma non scatta anche grazie a un’altra importante modifica del greening così com’era stato concepito nel 2014, apportata sempre dal Regolamento Omnibus. E cioè l’eliminazione del plafond minimo a 30 ettari per quel 25% di superficie che rimaneva al di fuori dalle colture foraggere. Sempre nel nostro esempio di azienda con 300 ettari complessivi a seminativo, se 225 ettari a foraggere rappresentano il 75% dei seminativi, il rimanente 25% vale 75 ettari; ben oltre il limite di 30 ettari che prima avrebbe riportato questa azienda nella sfera dell’obbligo a diversificare.
Creare Efa
Sempre in tema di obblighi per il pagamento verde, bisogna ricordare che a febbraio 2017 è intervenuto un altro provvedimento europeo (Regolamento 2017/1155) che modifica alcuni adempimenti in un altro capitolo del greening, e cioè la creazione a livello aziendale di Efa, o “Aree di interesse ecologico”.
Innanzitutto, grazie a questo regolamento, si potranno considerare Efa anche le superfici seminate a miscugli contenenti colture azotofissatrici, purché queste ultime prevalgano.
Ma soprattutto è stato portato da 0,7 a 1 il fattore di conversione delle colture azotofissatrici in Efa. Ciò significa che ogni ettaro seminato a queste colture va ad assolvere pienamente (cioè per un ettaro) il conteggio relativo all’obbligo di area a interesse ecologico aziendale.
CHE COS'È IL GREENING PAC
Quello che in gergo Pac viene chiamato greening è diretta conseguenza della radicale revisione del sistema dei pagamenti diretti introdotto con la riforma del 2014. In quell’occasione infatti il vecchio “pagamento Pac” è stato spacchettato in diverse componenti, ciascuna con caratteristiche diverse a cominciare dalla matrice e dalle finalità di politica agricola.
Tra queste componenti spicca il “pagamento verde”, o greening appunto, al quale la riforma ha dedicato una parte cospicua (30%) del complesso di risorse Pac sul capitolo dei pagamenti diretti. Il greening mira a diffondere l’impegno da parte dell’imprenditore agricolo verso la sostenibilità, dal punto di vista ambientale e climatico, della sua attività economica quotidiana.
Tutto ciò, in sintesi, così come prescrive la normativa europea, deve avvenire attraverso un meccanismo che preveda l’applicazione di alcune buone pratiche agricole. Ovvero la diversificazione delle colture; la costituzione e mantenimento di aree interesse ecologico (Efa, secondo l’acronimo inglese di Ecological focus area); il mantenimento dei prati permanenti.
Tab.1 - Greening, le principali novità per un'azienda zootecnica
Obbligo greening | Novità
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Diversificazione colturale
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Inclusione dell'erba medica tra le colture "foraggere".
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Eliminazione del plafond minimo di 30 ettari per le colture non foraggere.
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Area di interesse ecologico (Efa)
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Vengono considerare Efa anche le superfici seminate a miscugli contenenti colture azotofissatrici, purché questa ultime prevalgano.
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Fattore di conversione tra colture azotofissatrici e Efa pari a 1 (prima era 0,7).
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