Con una circolare pubblicata il 6 marzo, (vedi qui Etichettatura_dop e Igp_del_06.03.2026) il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha chiarito le modalità operative per l’applicazione del nuovo obbligo europeo di indicare in etichetta il nome del produttore o dell’operatore nei prodotti agricoli Dop e Igp.
La misura, prevista dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento Ue 1143 del 2024 e successivamente modificata dal regolamento Ue 471 del 2026, stabilisce che il soggetto responsabile del prodotto debba comparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta.
Non si tratta di un dettaglio grafico. La disposizione rafforza infatti la trasparenza lungo la filiera e rende immediatamente identificabile l’operatore responsabile del prodotto sul mercato. Non si tratta quindi di un adeguamento meramente formale, ma di una misura che rafforza la trasparenza e la tracciabilità delle produzioni a indicazione geografica.
Per i prodotti agricoli Dop e Igp la novità più rilevante riguarda proprio l’obbligo di riportare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
Per consorzi di tutela, caseifici, stagionatori e operatori del confezionamento si apre ora una fase di revisione delle etichette e delle procedure interne.
Il significato di “stesso campo visivo”
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la definizione di “campo visivo”. Richiamando quanto stabilito dal regolamento Ue n. 1169/2011, la circolare precisa che per stesso campo visivo deve intendersi l’area dell’imballaggio leggibile da un unico angolo visuale, senza che sia necessario ruotare il prodotto.
In pratica, il nome del produttore o dell’operatore e la denominazione Dop o Igp devono risultare visibili, almeno una volta, all’interno dello stesso insieme percettivo.
Il Masaf specifica, inoltre, che questa compresenza può essere collocata anche nella retro-etichetta, purché sia comunque rispettato il requisito dello stesso campo visivo.
Per il settore lattiero-caseario, caratterizzato da un patrimonio particolarmente ampio di Indicazioni Geografiche, il chiarimento ha effetti immediati. I formaggi DOP E IGP confezionati, porzionati o preincartati dovranno essere verificati alla luce di questa regola, non soltanto nella grafica principale ma anche nelle soluzioni informative adottate sul retro della confezione.
L’obbligo, infatti, non riguarda una generica menzione dell’impresa responsabile, ma la sua collocazione in modo coerente con la visibilità della denominazione protetta.
Chi deve essere indicato in etichetta
Un passaggio particolarmente delicato riguarda la definizione di produttore. Secondo quanto chiarito dal ministero, il produttore è la persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dal decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e iscritta al sistema di controllo della relativa Dop o Igp.
Poiché la norma europea utilizza il singolare, quando un prodotto è realizzato da più produttori è possibile indicarne in etichetta uno solo. In alternativa, può essere indicato il soggetto responsabile della fase in cui il prodotto acquisisce il proprio carattere e le proprie caratteristiche finali essenziali.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nelle filiere lattiero-casearie, dove possono intervenire diversi operatori tra produzione, trasformazione, porzionatura e confezionamento.
La figura dell’operatore
La circolare introduce inoltre la figura dell’operatore, definito come la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto DOP o IGP viene ottenuto oppure della sua trasformazione sostanziale.
Secondo il Masaf, questa nozione consente di semplificare l’applicazione dell’obbligo nei casi in cui l’individuazione del produttore risulti più complessa o quando intervengano più soggetti lungo la filiera.
Per trasformazione sostanziale si intende un’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto. La circolare precisa inoltre che tale attività può essere anche successiva alla produzione iniziale e non necessariamente prevista dal disciplinare.
Nelle filiere casearie, dove il prodotto può essere oggetto di ulteriori lavorazioni dopo la produzione, l’individuazione dell’operatore da indicare in etichetta richiederà quindi un’attenta valutazione caso per caso.
Marchio commerciale e ragione sociale
Un ulteriore chiarimento riguarda il rapporto tra marchio commerciale e ragione sociale.
La circolare precisa che la semplice presenza del nome commerciale o del brand non è sufficiente se questo non coincide con la ragione sociale del produttore o dell’operatore.
Il requisito previsto dal regolamento europeo si considera soddisfatto solo quando il nome presente nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell’operatore effettivo.
In tutti gli altri casi, la sola presenza del marchio non è sufficiente a rispettare l’obbligo.
Per il comparto dei formaggi DOP e IGP si tratta di un aspetto destinato ad avere effetti concreti sia sul packaging sia sulle strategie di presentazione del prodotto, dal momento che molte etichette privilegiano la comunicazione del marchio rispetto alla ragione sociale dell’impresa.
Il caso dei formaggi stagionati
La circolare contiene anche un chiarimento di particolare interesse per il settore caseario.
Quando l’invecchiamento o la stagionatura rappresentano l’ultima fase di produzione dell’Indicazione geografica prevista dal disciplinare, lo stagionatore può essere considerato “produttore” ai soli fini dell’etichettatura. Il principio vale anche nei casi in cui la stagionatura superi il periodo minimo previsto dal disciplinare, come avviene nelle ipotesi di certificazioni volontarie per periodi più lunghi.
Questo orientamento assume un rilievo significativo per molte Dop casearie, nelle quali la maturazione rappresenta una fase essenziale per la definizione delle caratteristiche finali del formaggio.
Obbligo esteso anche ai prodotti sfusi
La circolare chiarisce inoltre che l’obbligo non riguarda esclusivamente i prodotti preimballati.
Le regole di etichettatura delle Indicazioni geografiche, compreso l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore, si applicano anche ai prodotti sfusi o non confezionati, come i formaggi freschi o le referenze vendute al banco.
In questi casi il ministero lascia agli operatori la possibilità di fornire le informazioni con le modalità ritenute più appropriate, ad esempio mediante un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.
Per la distribuzione moderna e per i punti vendita specializzati, l’adeguamento non riguarderà quindi soltanto il packaging ma anche la gestione delle informazioni nei banchi assistiti e nella vendita al taglio.
Periodo transitorio per l’adeguamento
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, resta fermo quanto previsto a livello europeo: i prodotti agricoli Dop e Igp etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti, anche se non rispettano il nuovo obbligo relativo allo stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
La circolare introduce tuttavia una precisazione di carattere operativo. Considerando che molte imprese avevano già provveduto alla stampa delle etichette prima dei chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea, il Ministero ritiene opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino a esaurimento delle scorte e comunque per un periodo massimo di tre mesi, cioè fino al 14 agosto 2026. Questa possibilità è limitata ai prodotti Dop e Igp circolanti sul territorio nazionale.





