Bdn zootecnica: 7 giorni per registrare movimenti, nascite e decessi

Dal 21 aprile 2021 è in vigore la nuova disciplina prevista dal Regolamento 429 del 2016 sulla tracciabilità degli animali attraverso la Bdn

Dal 21 aprile 2021 tutte le  informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei capi bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate nella Banca dati nazionale (Bdn) zootecnica entro sette giorni dall’evento. Lo stabiliscono le disposizioni del ministero della Salute e di Agea (AGEA-2021-0029371-CircolareAGEA.2021.delterminiregistrazioneeventiinBDN). L’inserimento delle informazioni, sempre entro il termine di sette giorni, puè essere effettuato sia dall’allevatore, sia da un soggetto delegato.

Si applica in questo modo il Regolamento 429 del 2016 (CELEX 32016R0429 IT TXT) sulla tracciabilità degli animali detenuti dagli allevatori che ha introdotto una nuova disciplina per i termini e le procedure inerenti la trasmissione, delle informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini nella Banca dati nazionale.

 Regolamento di esecuzione Ue 520 del 2021 

Dal 21 aprile scorso è diventato obbligatorio registrare le movimentazioni entro il termine di sette giorni e con le ulteriori specifiche richieste dall’articolo 3 del Regolamento di esecuzione Ue 520 del 2021 sulla tracciabilità degli animali sui termini e sulle procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e suini detenuti dagli operatori.

In particolare, l’articolo 3 del Regolamento Ue 520 del 2021 stabilisce che «Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi».

Rispetto al passato non è più prevista la possibilità di concedere ulteriori 5 giorni per la registrazione nel caso la stessa venga effettuata da un delegato dell’operatore

Sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche

Il mancato rispetto delle tempistiche in questione comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Regolamento Ue n. 640 del 2014 per tutte le misure del premio accoppiato zootecnico previsto dall’articolo 52 del Regolamento Ue n. 1307 del 2013.

 

 

Bdn zootecnica: 7 giorni per registrare movimenti, nascite e decessi - Ultima modifica: 2021-04-27T18:18:42+02:00 da Francesca Baccino

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