In dirittura d'arrivo le nuove regole sul digestato (sottoprodotto o sostanza organica residua del processo di digestione anaerobico di reflui zootecnici e biomasse agricole per la produzione di energia) equiparato ai fertilizzanti chimici.
I ministeri delle Politiche agricole e della Transizione ecologica hanno inviato il 13 settembre scorso a Bruxelles lo schema di decreto interministeriale che definisce “Le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica” (vedi notification_draft_2022_612_I_IT) in attuazione del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022. La Commissione europea dovrà esprimersi sul testo entro il prossimo 14 dicembre.
In particolare l'articolo 21 sulle“Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura” prevede la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato nei Piani di utilizzazione agronomica.
La definizione di digestato equiparato
Si definisce digestato equiparato quello ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela tra loro. L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, limitando anche i costi di produzione. Il digestato deve essere impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti.
Regolamentata solo la frazione liquida o chiarificata
Il decreto regolamenta esclusivamente la frazione liquida o chiarificata del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica in quanto il digestato può rappresentare un'opportunità in termini sia di fertilità del suolo che di carbon storage, nonché di riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. La sostanza organica contenuta nel digestato è, infatti, fortemente stabilizzata grazie al processo degradativo anaerobico e la sua frazione liquida o chiarificata ha un'efficienza di impiego dell'azoto pari all'urea, ma un impatto ambientale inferiore.
Nel dettaglio, il testo normativo approvato prevede l’impiego del digestato equiparato sia in qualità di sostanza organica che di prodotto fertilizzante. Lo scopo di tale decreto, infatti, non è tanto l’utilizzazione agronomica del digestato (già disciplinato dal Dm n. 5046 del 25 febbraio 2016) ma riconoscere il valore fertilizzante del digestato come prodotto.
Occorre ancora prevedere a livello normativo la tipologia di digestato liquido
L'emanazione del decreto in oggetto non conferisce immediatamente l’equiparabilità del digestato a un prodotto fertilizzante di origine chimica in quanto occorre ancora prevedere la tipologia “digestato liquido” nell’attuale quadro normativo vigente in materia. Solo in questo modo sarà possbile commercializzare e utilizzare il prodotto come fertilizzante ai sensi del D. Lgs n. 75/2010.