Dal 1° gennaio 2026 è in vigore l’obbligo di certificare la sostenibilità dei biocombustibili. Lo prevede il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, il cosiddetto "decreto sostenibilità", emanato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in accordo con il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha istituito il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, per gli impianti di biogas alimentati da reflui zootecnici (oltre che da bioliquidi e biomasse solide) che accedono agli incentivi del Gse (Gestore servizi energetici).
Tutti gli operatori della filiera, dai produttori di biomasse ai gestori di impianti, devono attestare la sostenibilità dei combustibili utilizzati per ricevere gli aiuti.
Si chiude, quindi, il periodo transitorio stabilito dalla normativa nel quadro delineato dal decreto legislativo 199/2021 che ha recepito la direttiva Ue Red II (2018/2001) introducendo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, aggiornando il precedente impianto regolatorio
«L’obbligo di certificazione – chiarisce Roberta Bettuzzi, responsabile dell’Ufficio Investimenti di Confagricoltura Piacenza – riguarda gli impianti di produzione elettrica a biogas di potenza termica nominale pari o superiore a 2 MWt che accedono ai regimi incentivanti del Gse».
Distinzione tra chi conferisce effluenti zootecnici a terzi e chi gestisce un impianto di biogas
Entrando nel dettaglio dell’obbligo di certificazione della sostenibilità:
- le aziende zootecniche che conferiscono effluenti di allevamento (letame e liquami) a impianti di biogas di terzi, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, non sono soggette a obblighi di certificazione aggiuntivi;
- le aziende zootecniche che possiedono e gestiscono un proprio impianto di biogas alimentato con i reflui prodotti internamente: in questo caso l’azienda assume il ruolo di gestore dell’impianto incentivato ed è quindi soggetta all’obbligo di certificazione della sostenibilità, senza possibilità di deroga;
- le aziende agricole che conferiscono altre tipologie di biomassa (colture energetiche, residui colturali, sottoprodotti agricoli) sono sempre coinvolte nel sistema di sostenibilità e sono chiamate a garantire la tracciabilità delle biomasse attraverso strumenti di semplificazione come la certificazione di gruppo coordinata dal gestore dell’impianto.
«Dal punto di vista della filiera zootecnica – ha spiegato, infatti, Bettuzzi – la normativa introduce una distinzione rilevante. Gli effluenti di allevamento, classificati come sottoprodotti di origine animale, sono già soggetti a obblighi di tracciabilità sanitaria e, proprio per questo, le aziende zootecniche che conferiscono letami e liquami a impianti di terzi sono esentate dall’obbligo di certificazione della sostenibilità, a condizione che il conferimento avvenga nel rispetto della normativa sui sottoprodotti».
«Le aziende che già operano correttamente sul piano sanitario e documentale – sottolinea Bettuzzi – non devono attivare ulteriori certificazioni ai fini della sostenibilità quando conferiscono effluenti a impianti di terzi. Diversa è invece la situazione delle aziende che gestiscono un proprio impianto di biogas: in questo caso il ruolo di utilizzatore le rende direttamente responsabili della certificazione».
Per quanto riguarda invece colture energetiche, residui colturali e altri sottoprodotti di origine agricola, come ha fatto notare sempre Bettuzzi, il decreto non prevede esenzioni automatiche. In questi casi, le azienderientrano nel sistema di certificazione, con un possibile impatto in termini di adempimenti e costi. A questo proposito, il sistema nazionale consente il ricorso alla certificazione di gruppo, coordinata dal gestore dell’impianto, che rappresenta uno strumento utile per semplificare l’adeguamento delle aziende di minori dimensioni.
Il Gse ha annunciato l’aggiornamento della "Guida alla sostenibilità per impianti incentivati" entro gennaio 2026.







