ECONOMIA

Vitelli a carne bianca. Ancora trascurato il benessere

carne
Si applica la normativa generica dei vitelli. Ma non esiste una legislazione specifica per questa forma di allevamento intensivo, in cui l’animale è sottoposto a particolari livelli di stress

Il benessere dei vitelli a carne bianca ha subito indubbiamente un notevole miglioramento nel passaggio dall'allevamento a gabbietta individuale al box multiplo, ma non ha certamente raggiunto l'optimum in quanto gli animali continuano a essere sottoposti a un notevole stress nel loro breve ciclo di vita. Il miglioramento del benessere animale è stato possibile solo perché il rispetto di migliori condizioni ha trovato riscontro in una maggiore economicità e produttività degli allevamenti.

La tecnologia dei box di gruppo è sicuramente più rispettosa del benessere animale in quanto, oltre a garantire evidenti bisogni comportamentali del vitello come alzarsi, giacere, accudire a se stesso agevolmente, contatti olfattivi, visivi e uditivi con gli altri soggetti, comporta un minore sforzo di adattamento ambientale, che si riflette nel tempo sui parametri immunologici, ematologici e chimico-clinici.

Questi benefici sono accompagnati da auna migliore efficienza produttiva, da una riduzione dei costi di produzione e dal miglioramento della qualità delle carni.

La normativa riguardante il benessere dei vitelli a carne bianca, che concludono il loro ciclo di vita entro 5-6 mesi, non è specifica però per questa tipologia di bovini giovani. La diffusione di tali allevamenti, soprattutto in alcune zone del Nord-Est Italia, come il Veneto e la Lombardia, avrebbe invece reso necessaria una specifica disciplina. Occorre perciò fare riferimento alle disposizioni sul benessere animale riferito ai vitelli e cioè ai bovini di età inferiore a 8 mesi nella cui categoria rientrano quelli a carne bianca.

La normativa sul benessere dei vitelli ha trovato definitiva e completa applicazione a partire dal 5 agosto 2011 con il Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, che ha dato piena attuazione all'ultima direttiva comunitaria in materia di norme minime di protezione dei vitelli.

In effetti, il comparto dei vitelli è stato interessato da una sola norma specifica, la direttiva 91/629/Cee che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli recepita in Italia dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 533. Tale direttiva venne successivamente modificata dalla direttiva 97/2/Ce e dalla decisione 97/182/Ce, a loro volta recepite dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331. Infine, la direttiva 2008/119/Ce del Consiglio, del 18 dicembre 2009 ha reso una versione codificata delle norme che erano state emanante negli anni precedenti e che peraltro erano state a loro volte recepite in Italia da corrispondenti norme legislative che sono state conseguentemente abrogate e sostituite dal decreto legislativo 126/2011.

Gli aiuti dei Psr e della Pac

Il benessere degli animali in generale, e in particolare quello dei vitelli, sono concetti divenuti più familiari agli allevatori da quando gli aiuti previsti dai Psr e dalla Pac sono stati subordinati al rispetto delle norme in materia.

Infatti l'Asse 2 misura 2.1.5 dei Psr prevede un'indennità per interventi a favore del benessere degli animali, che viene concessa agli agricoltori che assumono impegni per il benessere degli animali su base volontaria. Le indennità coprono solo quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti dalle normative vigenti, come maggiori superfici di stabulazione, miglioramento del microclima, migliore alimentazione, ecc.. Questi impegni vanno assunti per 5 anni. Le indennità sono assegnate annualmente e coprono i costi aggiuntivi e i mancati redditi risultanti dagli impegni assunti.

Per gli aiuti previsti dalla Pac occorre impegnarsi al rispetto delle condizioni minime di allevamento fissate dalla normativa vigente per i vitelli. In realtà ancora oggi per gli allevatori si tratta di obblighi legati a concetti astratti, per cui l'impegno a rispettarli costituisce solo una formalità burocratica, mentre per i consumatori il benessere degli animali ha acquistato un sempre maggiore valore oltre che etico anche commerciale.

Una sensibilità crescente

La dichiarazione sul benessere dell'animale sta infatti finendo in maniera esplicita sull'etichetta delle carni perché si rende necessario dimostrare al consumatore che i vitelli non sono stati “trattati male” e non hanno sofferto stress e dolori. I consumatori fino a qualche anno addietro davano fiducia alle carni vendute attraverso la gdo o attraverso circuiti che garantivano un miglior regime di controlli compreso il rispetto delle norme sul benessere degli animali, ma ora si va sempre più diffondendo la ricerca di informazioni più dettagliate e circostanziate.

Per la carne proveniente dai vitelli a carne bianca, la sensibilità dei consumatori si è accresciuta nel tempo in seguito alle campagne mediatiche che criminalizzano in modo particolarmente negativo le forme di allevamento intensivo poiché stressanti per gli animali.

Questa diversa forma di approccio alle problematiche del benessere animale era stata posta in evidenza in una ricerca realizzata in Italia, nell'ambito del progetto Welfare quality (WQ), finanziato dalla Ue con il sesto programma quadro nel periodo 2004-2009, mediante un'indagine campionaria su 180 allevamenti. Essa aveva evidenziato, in primo luogo, che gli allevatori considerano il benessere animale come uno degli elementi fondamentali del proprio allevamento e lo considerano un concetto ampio, che include anche la fase di trasporto e di attesa pre-macellazione. Inoltre, riconoscendo l'importanza del tema, gli allevatori italiani dichiaravano di informarsi sull'argomento, attingendo dalle diverse fonti disponibili (riviste, convegni, associazioni di categoria, ecc.).

Per verificare il livello di benessere, l'allevatore confida principalmente nelle proprie capacità di osservazione. La valutazione viene eseguita almeno una volta al giorno, ispezionando a vista gli animali e prendendo in considerazione diversi aspetti. Inoltre, la figura che l'allevatore individua come riferimento per l'accertamento del benessere animale, anche se in seconda battuta, è il veterinario/tecnico aziendale, che può pure svolgere un ruolo informativo e gestionale su questo specifico tema. Il veterinario ufficiale della Asl sembra invece avere soltanto un compito di controllo della conformità delle aziende alle norme vigenti. Un giudizio negativo veniva dato a proposito della legislazione: risultava confusa e generica e quindi poco conosciuta e applicabile.

Negli anni scorsi però anche le autorità sanitarie italiane, a cui compete l'attività di controllo sul rispetto delle norme in materia di benessere animale, hanno dato poca rilevanza alle verifiche sul rispetto delle norme sul benessere dei vitelli, e in particolare di quelli a carne bianca.

Pochi controlli

Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute riferiti agli anni 2009 e 2010 evidenziano piuttosto un riduzione dei controlli proprio nel comparto dei vitelli. Nell'allevamento dei vitelli l'attività di controllo per l'anno 2009 ha interessato il 21% circa degli allevamenti presenti sul territorio nazionale e la tipologia delle irregolarità evidenziate riguardano gli edifici e i locali di stabulazione.

Per l'anno 2010 l'attività di controllo ha invece interessato il 17% circa degli allevamenti presenti sul territorio nazionale; la tipologia delle irregolarità evidenziate riguardano per lo più la libertà di movimento degli animali, gli edifici e i locali di stabulazione, la tenuta dei registri, il personale e i metodi di allevamento.

I risultati dei controlli non riferiscono sulla tipologia degli allevamenti di vitelli controllati per cui non rimane che sperare che tali controlli si siano concentrati sugli allevamenti a maggior rischio benessere animale che altri non sono che quelli utilizzati per i vitelli a carne bianca.

Gli allevamenti intensivi dei vitelli a carne bianca presentano un maggiore rischio legato alla limitatezza del ciclo vitale, che accorcia ancor più la fase di adattamento all'ambiente e quindi di scarico dello stress che si crea nell'animale. In altri termini, il vitello nel breve periodo di tempo che trascorre nel box collettivo, non certamente confortevole, deve superare la fase del distacco dalla madre e quella altrettanto difficile dello stabilire nuove relazioni con i vitelli del box.

Le istruzioni del ministero della Salute per l'effettuazione dei controlli ricordano invece che la responsabilità in materia di rispetto delle condizioni minime di benessere in allevamento per i vitelli ricadono sugli allevatori e sui sistemi di autocontrollo adottati. Le autorità sanitarie devono quindi limitarsi a verificare le procedure di autocontrollo poste in essere dagli allevatori e spingerli a una maggiore implementazione delle stesse.

In definitiva il ministero della Salute precisa nelle sue istruzioni ai veterinari controllori che «un buon piano di buone pratiche d'allevamento/autocontrollo dovrebbe, inoltre, prendere in considerazione vari aspetti direttamente o indirettamente correlati al benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Nell'ambito dei suddetti “piani” il veterinario privato che visita l'azienda o il veterinario aziendale, ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest'ultimo e l'allevatore».

Il decreto legislativo 126/2011

Le norme vigenti per il benessere dei vitelli, con riferimento al decreto legislativo 126/2011, stabiliscono che nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. In questo caso la larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza del garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati a isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

Per quanto riguarda i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 mq per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 kg ma inferiore a 220 kg, ad almeno 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 kg. Queste disposizioni non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I al decreto stesso.

Il mancato rispetto delle norme minime e delle condizioni di allevamento comporta poi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 a 9.296 euro. Nel caso di ripetizione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

Vitelli a carne bianca. Ancora trascurato il benessere - Ultima modifica: 2012-11-30T08:45:05+01:00 da IZ Informatore Zootecnico

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