Nell’Ecoschema 1 della nuova Pac

Così la certificazione del benessere animale

certificazione benessere animale
Cos’è il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Sqnba). E come si applica nella pratica. Il sistema, fra l’altro, è un requisito importante per accedere alla premialità della nuova Politica agricola comunitaria

 

Per sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatoriale più sostenibile, per migliorare il benessere degli animali, per innalzare la qualità e la salubrità delle produzioni agroalimentari e per ridurre l’uso degli antibiotici, ad agosto dello scorso anno, l’allora Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, di concerto con il Ministero della Salute, un decreto che ha istituito il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - Sqnba”.

Tale sistema definisce uno schema di produzione, a carattere nazionale, che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica, rappresentando una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale e mettendo, quindi, ordine nei tanti protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo, così, ad una informazione più chiara al consumatore sempre più sensibile ai metodi di allevamento e alla sua sostenibilità.

Il decreto di agosto scorso, nel fissare le regole generali per l'organizzazione e il funzionamento del Sqnba, dispone che i requisiti di certificazione in allevamento debbano essere individuati dal Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (Ctsba), il quale, proprio in questi giorni, sta ultimando la definizione dei disciplinari per la specie bovina e per quella suina.

Concluso questo iter, gli operatori del settore primario e quelli della trasformazione, potranno richiedere, agli organismi di controllo accreditati, la certificazione per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti trasformati.

L’Ecoschema 1

Sqnba, inoltre, è un requisito importante per accedere alla premialità della nuova Pac, che considera la zootecnia e le produzioni di origine animale una filiera con un valore economico e sociale molto importante, tanto che si è ritenuto necessario sostenerla, in maniera concreta, in questa fase di transizione verso nuove metodiche produttive meno intensive e più sostenibili.

L’intervento più importante a favore del settore zootecnico è l’Eco-schema 1: Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e il benessere animale, con uno stanziamento, applicato a livello nazionale, di circa 400 milioni di euro/anno.

L’ecoschema 1 si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza. L’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, verificata attraverso la piattaforma ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in quattro classi, rispetto alla mediana regionale del valore del consumo di antibiotico, espresso in DDD. Il periodo di osservazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda. Le specie interessate e gli importi ammissibili sono i seguenti:

  • Bovini da latte 66,0 €/UBA;
  • Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA;
  • Bovini da carne 54,0 €/UBA;
  • Vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA;
  • Ovini 60,0 €/UBA;
  • Caprini 60,0 €/UBA;
  • Bufalini 66,0 €/UBA;
  • Suini 24,0 €/UBA.

Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio – 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

  • i valori DDD sono mantenuti sotto il valore della mediana;
  • i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
  • i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Sqnba) con una parte del ciclo produttivo effettuato al pascolo. L’allevatore, in questo caso, si impegna ad aderire alla certificazione del Benessere animale Sqnba e ad effettuare, per almeno 60 giorni, il pascolamento degli animali oggetto della richiesta del premio.

Gli importi unitari previsti per tutte le UBA secondo quanto definito nel Piano Strategico Nazionale risultano essere i seguenti:

  • Bovini da latte 240,0 €/UBA;
  • Bovini a duplice attitudine 240,0 €/UBA;
  • Bovini da carne 240,0 €/UBA;
  • Suini 300,0 €/UBA.

Per accedere a questi premi bisogna presentare la richiesta all’interno della domanda unica Pac 2023, i cui termini sono stati prorogati al 15 giugno per la campagna 2023. Con la circolare del 28 aprile 2023, Agea ha cercato di chiarire i tanti dubbi, presenti tra gli operatori, al fine di agevolare la presentazione della domanda, proprio per l’Ecoschema 1 - Livello 2.

Quali allevamenti

Come sopra riportato, sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo latte, carne e duplice attitudine e gli allevamenti suini allo stato brado e semi brado. Con riferimento alla sola campagna 2023, l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (Sqnba), da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica, e con il controllo dell’attività di pascolamento.

L’impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito, obbligatoriamente, l’effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con una nuova circolare Agea.

La richiesta di adesione, inserita in domanda unica, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1; sempre nella stessa circolare viene specificato che l’allevatore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell’eco-schema 1. Pertanto, occorre separare i capi che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

Il pascolamento

Per la campagna 2023, il pascolamento è verificato nei termini indicati dall’articolo 3, lettera h, del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087 (pascolo o pascolamento: attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno). Ai fini della verifica del carico UBA/ha è necessario che il beneficiario del premio dimostri la disponibilità e quindi il possesso o l’affitto dei terreni destinati al pascolo.

Riassumendo, nell’annualità 2023, il premio per il Livello 2 può essere erogato a chi possiede i seguenti requisiti:

  • essere detentore di capi animali presenti nella Banca Dati Nazionale Zootecnica;
  • riduzione del farmaco prevista al Livello 1;
  • richiesta di adesione al sistema di qualità (Sqnba);
  • detenere superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento.

Sono previste, infine, delle deroghe per il premio relativo al Livello 2, e riguardano l’adesione al sistema Sqnba, che non risulta necessaria per gli allevamenti biologici e per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), purché si sia ricevuta autorizzazione dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento. In tale caso è fatto obbligo, comunque, di rispettare l’impegno di pascolamento.

(Michele Blasi è il direttore del Dqa - Dipartimento di qualità agroalimentare)

 

 


Questo intervento del Dqa

Negli ultimi tempi sono pervenute al Dqa (Dipartimento di qualità agroalimentare), anche da parte di numerosi allevatori, numerose richieste di chiarimento sul tema della certificazione del benessere animale in rapporto all’Ecoschema 1 della nuova Pac. Anche per questo è stato giudicato opportuno pubblicare questo contributo a cura della direzione dell’Ente terzo di certificazione operante nel settore agroalimentare.
Dqa è un ente di certificazione accreditato Accredia, conformemente alla Norma Iso 17065:2012, operante nel settore agroalimentare, con particolare attenzione alla produzione primaria.
Nato nel 2010, in pochi anni è riuscito a conquistare la fiducia di importanti operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione di numerose filiere Dop e Igp. Oltre a essere leader nazionale nella certificazione dell’etichettatura volontaria delle carni bovine, certifica aziende coinvolte nella produzione biologica e integrata.
Inoltre il Dqa ha implementato e sviluppato specifici disciplinari e standard metodologici per la certificazione del benessere animale e per la valutazione dell’impatto ambientale e della sostenibilità in tutte le fasi della produzione e della trasformazione delle eccellenze dell’agroalimentare italiano.     I.Z.

 


Cosa sono gli ecoschemi

Gli ecoschemi sono un nuovo strumento della Pac 2023-2027, per l’incentivazione, in ogni Paese membro, di schemi volontari per il clima e l’ambiente (eco-schemi).
Questi genereranno un pagamento annuale per ettaro o per UBA, aggiuntivo al pagamento di base, agli agricoltori che si impegneranno ad osservare pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, necessarie per sostenere la transizione ecologica del settore agricolo e zootecnico.     M.B.

 


 

Così la certificazione del benessere animale - Ultima modifica: 2023-06-08T16:17:03+02:00 da Elena Barbieri

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