Regolamento sul biologico, le norme per la zootecnia

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Dopo le indicazioni di ordine generale che interessano direttamente tutte le aziende, comprese dunque quelle zootecniche, ecco ora le prescrizioni del regolamento orientate esclusivamente agli allevamenti

Proseguiamo il percorso di approfondimenti sulla nuova normativa relativa al settore biologico, che si rifà al Regolamento 2018/848, parlando di quelle che vengono definite “Norme dettagliate” di produzione animale. Dopo cioè aver dato alcune indicazioni di ordine generale che interessano direttamente tutte le aziende, comprese dunque quelle zootecniche (IZ 18, 2018), concentriamoci ora su altre prescrizioni del regolamento orientate esclusivamente agli allevamenti.
Innanzitutto, viene sancito un principio di base e cioè che, per fare produzione biologica, non si può attivare un allevamento “senza terra”. Ovviamente non si fa riferimento alla proprietà dei campi ma alla loro gestione. Per cui l’allevatore deve dimostrare di condurre direttamente dei terreni o di aver stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l’uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione.

La riproduzione degli animali allevati

Altro capitolo riguarda la riproduzione degli animali allevati. A questo proposito il regolamento sottolinea che si devono seguire metodi naturali ma viene anche ammessa l’inseminazione artificiale. Mentre non si possono attuare tecniche di riproduzione artificiale, quali l’embryo transfer o la clonazione. Nell’ambito riproduttivo, non si possono inoltre utilizzare ormoni (o sostanze simili).
Nella scelta delle razze dei capi da allevare, la prescrizione della norma vuole che vengano privilegiate la diversità genetica e la capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali. È poi importante tener conto del valore genetico della razza e della longevità, vitalità e resistenza alle malattie dei capi da allevare. Va inoltre data preferenza a razze e linee genetiche autoctone. In definitiva, comunque, la scelta della razza – viene scritto – “garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali”.

Alimentazione e pascoli

Nel complesso delle norme sull’allevamento bio, una parte importante riguarda l’alimentazione. Anche il nuovo regolamento, infatti, la affronta approfondendo diversi aspetti. A cominciare da quelli che vengono individuati come “Requisiti di carattere generale riguardanti l’alimentazione” per poi passare a considerare i pascoli.
Per cominciare viene ribadito che i mangimi per gli animali presenti in una stalla bio devono essere “principalmente” prodotti nella stessa azienda, oppure provenire da aziende biologiche (o in corso di conversione al biologico) ma situate nella stessa regione geografica. L’uso degli alimenti biologici, dalla loro scelta alla loro distribuzione ai capi allevati, deve – si precisa nel regolamento – soddisfare il fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo dell’animale; inoltre “l’alimentazione razionata non è consentita”, sempre che non sia giustificata da motivi veterinari. Viene poi vietata, tout court, la “alimentazione forzata”, precisando che nelle pratiche zootecniche da ingrasso, si debbano rispettare i modelli alimentari peculiari a ogni specie, con un occhio sempre vigile al benessere animale. E a questo proposito, non è consentito l’uso in allevamento di “stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici”.
Per quanto riguarda gli animali allo stadio di “lattante” viene prescritto che debbano preferibilmente essere nutriti con latte materno, almeno per un periodo che viene definito dai successivi provvedimenti applicativi della Commissione Ue. E durante questa fase, viene puntualizzato, non si può ricorrere, in alternativa al latte materno, a surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale.
Infine, i capi allevati in generale, ma in questo caso di fa riferimento soprattutto ai bovini, devono “in permanenza” avere accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o, almeno, avere accesso a foraggi grossolani.
E proprio ai pascoli è dedicato un secondo paragrafo della parte sull’alimentazione del Regolamento 2018/848. Viene anzitutto sancita una sorta di esclusività biunivoca nel rapporto tra animali e pascoli biologici. Nel senso che oltre al fatto scontato che capi bio debbano alimentarsi in pascoli altrettanto bio, viale anche il reciproco, e cioè che nella generalità dei casi, a pascoli biologici possano accedere solo animali biologici. Con una deroga per capi non bio, purché per un periodo limitato di tempo nel corso dell’anno e comunque non in promiscuità con animali biologici.
Ai capi allevati con metodo biologico è consentito pascolare su “terre comuni”. Con una serie di restrizioni, però. E cioè che queste terre non siano state trattate con sostanze non autorizzate nella produzione biologica per almeno tre anni; e soprattutto considerando che i prodotti ottenuti nel corso di questo pascolamento non sono da considerarsi biologici.
Una situazione simile viene prevista per la transumanza, durante la quale è spesso giocoforza che gli animali si alimentino su terreni non biologici. Ciò è consentito dal Regolamento 2018/848, purché per un periodo massimo di 35 giorni e fino a un massimo del 10% della razione annua complessiva.

Per animali allevati in modo non biologico

In ambito zootecnico, uno dei principi cardine della produzione biologica – ribadito nelle nuove norme europee in materia (Regolamento 2018/848) – è la provenienza “bio” di tutti i capi presenti in azienda.
Esistono peraltro alcune deroghe. A cominciare dal caso si stia trattando di razze minacciate di abbandono.
In questi frangenti, ma solo a fini riproduttivi, possono essere introdotti in un allevamento biologico “animali allevati in modo non biologico”; su questa questione, come ulteriore deroga, il regolamento precisa anche che i capi introdotti non biologici, ma appartenenti alle razze in abbandono, “non devono necessariamente essere nullipari”.
Inoltre, in caso di prima costituzione di un patrimonio zootecnico e sempre solo a fini riproduttivi, possono essere introdotti giovani animali non biologici; purché vengano subito dopo lo svezzamento allevati secondo il metodo biologico. La norma specifica anche cosa significhi “giovani”, e cioè: per i bovini e gli equini, età inferiore a sei mesi; per gli ovini e i caprini età inferiore a 60 giorni; per i suini peso inferiore a 35 kg.
Infine, se ci si trova nella condizione di rinnovare il patrimonio zootecnico di un allevamento, possono essere introdotti (a fini riproduttivi) femmine nullipare e maschi adulti non biologici; ma con questa restrizione: in misura massima del 10% in caso di equini o bovini adulti e del 20% di suini, ovini e caprini.

Regolamento sul biologico, le norme per la zootecnia - Ultima modifica: 2018-11-01T09:00:40+01:00 da Mary Mattiaccio

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