La Corte di giustizia chiamata dall’Italia a decidere sulle quote latte

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Il 27 dicembre scorso, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza di rinvio della questione alla Corte di giustizia di Lussemburgo per un parere pregiudiziale. Si discute la compatibilità tra la legislazione nazionale e quella comunitaria in materia di trattenuta del prelievo con cadenza mensile e da parte dei primi acquirenti e normativa comunitaria

Il regime delle quote latte è cessato sin dal 2015 ma non gli strascichi dei contenziosi riferiti agli anni recedenti per i super prelievi non pagati e contestati dai produttori.
Il Consiglio di Stato, investito di una questione relativa alla campagna del 2003/2004 a seguito dell’appello presentato da un primo acquirente e dagli allevatori che avevano conferito il latte e non pagato regolarmente le multe per aver superato le quote di produzione, ha emesso, il 27 dicembre 2017, una sentenza, di rinvio della questione alla Corte di giustizia di Lussemburgo per un parere pregiudiziale.
In particolare il quesito proposto riguarda la compatibilità tra la legislazione nazionale e quella comunitaria in materia di trattenuta del prelievo con cadenza mensile e da parte dei primi acquirenti e normativa comunitaria.
Il Tar del Lazio in prima istanza, nel 2010, non aveva accolto il ricorso dei ricorrenti che contestavano le modalità di restituzione del prelievo pagato in eccesso, agli allevatori al termine della campagna 2003 con esclusione di quelli che non erano in regola con i pagamenti relativi al prelievo stesso.
Il Consiglio di Stato non ha ritenuto di pronunciarsi immediatamente sulla questione, nel ricorso in appello, e ha ritenuto di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte Comunitaria con un ulteriore prolungamento dei termini per definire la vicenda e continuare a consentire agli operatori della filiera di lasciare in sospeso le somme dovute chissà per quanto tempo visto che oltre un decennio è passato solo per un grado di ricorso.
La norma in contestazione è quella prevista dall’articolo 5 della legge 119/2003 che aveva introdotto la trattenuta del prelievo con cadenza mensile sulle quantità di latte consegnato dagli allevatori sulle base delle quote individuali di riferimento. Tale trattenuta doveva essere versata entro il mese successivo a quello in cui era stata trattenuta.
Questo ultimo viene restituito ai produttori con esclusione di quelli che non sono in regola con i pagamenti.
Secondo i ricorrenti i produttori in regola ai quali spetta con priorità la restituzione sarebbero quelli che hanno rispettato una normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria e quindi da ritenere non valida.
Difatti è opinione del Consiglio di Stato che, l’art. 2, comma 3, non configuri l’insieme dei produttori che abbiano rispettato l’obbligo di versamento mensile come una “categoria prioritaria” ai sensi del diritto dell’Unione europea.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge n. 119 del 2003 fu approvata dal Legislatore italiano anche al fine di contrastare la diffusa inosservanza del sistema delle c.d. “quote latte” in alcune regioni del Nord Italia e, quindi, in questa prospettiva si optò per l’introduzione di obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella filiera del latte, come l’obbligo qui contestato ma in definitiva fu una anticipazione, posto che l’introduzione di detto obbligo da parte degli Stati membri fu, difatti, ammessa in seguito anche dal diritto dell’Unione, volti ad arginare tale pernicioso fenomeno e a garantire, in tal modo, l’effetto utile del diritto sovranazionale.
La Sezione del Consiglio con il rinvio pregiudiziale, ha affermato di non ignorare che la primazia del diritto dell’Unione non giustifica di per sé violazioni dello stesso ordinamento da parte della legislazione degli Stati membri, ancorché ispirate dalla finalità di assicurare un maggiore rispetto della normativa sovranazionale.
Sennonché, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato appartiene al diritto dell’Unione anche il principio generale di tutela dell’affidamento che, nel caso descritto, sembrerebbe consentire la protezione degli interessi di quei produttori e di quegli acquirenti che abbiano comunque rispettato una prescrizione stabilita dalla legge nazionale rispetto a coloro che non l’abbiano rispettata, interessi che – aderendo alla tesi seguita dagli appellanti – verrebbero pregiudicati, posto che la Repubblica Italiana dovrebbe recuperare quanto ad essi restituito in base al predetto art. 2, d.l. n. 157 del 2004.

La Corte di giustizia chiamata dall’Italia a decidere sulle quote latte - Ultima modifica: 2018-01-04T17:03:36+01:00 da Mary Mattiaccio

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